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Credito Iva trimestrale e visto di conformità

/ Emanuele GRECO e Massimo NEGRO Mercoledì, 18 aprile 2018
5-6 minuti

Sino al 30 aprile 2018 è possibile presentare il modello TR ai fini dell’utilizzo in compensazione ovvero ai fini della richiesta di rimborso dell’eccedenza di credito IVA emergente dal primo trimestre (gennaio-marzo) dell’anno. Il modello ha subìto una significativa modifica nel corso del 2017 (provv. Agenzia delle Entrate n. 124040 del 4 luglio 2017), in ragione delle novità relative alla compensazione dei crediti IVA previste dall’art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017).

In particolare, la norma sopra menzionata ha introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione legale) per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA trimestrali di ammontare superiore a 5.000 euro annui, soglia aumentata a 50.000 euro per le c.d. “start up innovative”.
In precedenza, per la compensazione del credito IVA trimestrale non era, in nessuna ipotesi, richiesto il visto di conformità sul modello TR (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2010, § 2.2).

Il visto di conformità è, altresì, necessario ai fini della richiesta di rimborso del credito IVA emergente dal modello TR, al di sopra dell’ammontare di 30.000 euro e fatte salve specifiche ipotesi di rischio contemplate dall’art. 38-bis comma 4 del DPR 633/72.
Per i rimborsi del credito IVA trimestrale, l’apposizione del visto di conformità, al di sopra dei 30.000 euro, era già dovuta in precedenza rispetto alle novità di cui al DL 50/2017.

L’attuale struttura del modello TR, quindi, prevede:
- un primo rigo ove indicare l’importo del credito IVA trimestrale che si intende richiedere a rimborso (rigo TD6);
- un secondo rigo ove esporre l’importo del credito IVA da utilizzare in compensazione “orizzontale” (rigo TD7);
- una sezione (rigo TD8) nella quale apporre il visto di conformità, laddove richiesto, nonché attestare (ai soli fini dei rimborsi), mediante dichiarazione sostituiva di atto notorio, la sussistenza di specifiche condizioni patrimoniali e di regolarità contributiva del richiedente.

L’apposizione del visto di conformità, dunque, risulta unica per i rimborsi e per le compensazioni. Il soggetto passivo dovrà fare attenzione a distinguere l’importo che intende utilizzare in compensazione “orizzontale” da quello che intende richiedere a rimborso, tenendo presente che il calcolo delle due soglie opera in maniera autonoma per le compensazioni e i rimborsi.

Se, ad esempio, il credito IVA maturato per il primo trimestre 2018 è pari a 32.000 euro, è possibile esporre una richiesta di rimborso per un importo di 28.000 euro e una destinazione alla compensazione “orizzontale” per 4.000 euro, senza che sia necessario il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione).

Se, invece, il credito trimestrale fosse pari a 40.000 euro, l’apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sarebbe comunque dovuta a prescindere dalla ripartizione della somma tra compensazione “orizzontale” e istanza di rimborso.

Va ricordato che le soglie descritte, ai fini del visto di conformità:
- in relazione ai rimborsi, sono parametrate all’intero periodo d’imposta (ricomprendendo sia i rimborsi trimestrali che quelli annuali; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014);
- in relazione alle compensazioni, il limite di 5.000 euro è invece autonomo tra credito IVA annuale e sommatoria dei crediti IVA trimestrali (tale aspetto è specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello TR).

Pertanto, se si prevede il superamento dell’importo di 30.000 euro di credito IVA su base annuale (somma oltre la quale anche per i rimborsi è richiesto il visto di conformità), non essendo possibile risparmiare i costi legati all’apposizione del visto, appare conveniente avvalersi sin da subito della compensazione “orizzontale”.

Attenta verifica dei requisiti per la detrazione

Tra gli elementi sui quali porre attenzione nella presentazione del modello TR per il primo trimestre 2018, alla luce della recente circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, vi è la corretta registrazione delle fatture di acquisto e il conseguente esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.

Nel primi righi del quadro TB, infatti, sono riportati gli acquisti e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l’esigibilità ed è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre di riferimento del modello.
Agli effetti della richiesta di rimborso o dell’utilizzo in compensazione del credito IVA, occorre quindi verificare che il diritto alla detrazione sia stato correttamente esercitato, da parte del cessionario o committente dell’operazione, solamente al verificarsi della duplice condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta (requisito sostanziale) e del possesso di una valida fattura (requisito formale).

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