/ Dario AUGELLO Sabato, 21 aprile 2018
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Con l’ordinanza n. 9845/2018, in materia di accertamento bancario, la Cassazione ribadisce che in caso di formale delega a operare su conto corrente intestato a terzi, spetta al contribuente dimostrare che le movimentazioni contestate non sono riconducibili a entrate proprie e non dichiarate.
La questione non concerne unicamente la presunzione legale applicabile all’imprenditore, ma gli accertamenti bancari in generale ex art. 32 del DPR 600/73, poiché viene in rilievo la prova della titolarità delle movimentazioni e non la dimostrazione che le somme contestate provengono da redditi evasi. L’autorizzazione a operare su conto corrente intestato a terzi non costituisce comunque prova assoluta di fittizietà del rapporto bancario o di interposizione: il contribuente è sempre ammesso a dimostrare che le somme accertate non si riferiscono a entrate proprie.
Occorre però fare una specificazione per l’imprenditore individuale.
Quando l’ufficio finanziario accerta movimentazioni bancarie non risultanti dalla contabilità d’impresa, potrebbe non essere sufficiente per il contribuente dimostrare che le entrate contestate non si riferiscono a proventi riconducibili alla sfera d’impresa. Ciò in ragione del fatto che le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore e non possono essere usate come schermo (art. 2709 c.c.).
Pertanto, per superare la prova contraria, l’imprenditore potrebbe essere chiamato a dimostrare in aggiunta che le somme movimentate si riferiscono all’intestatario del conto o ad altri soggetti coinvolti.
Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale accertava, con riguardo a un conto formalmente intestato a terzi, che la contribuente imprenditrice “aveva la libera disponibilità di tale conto per effetto della delega ad operarvi” e inoltre che “la situazione di perdurante perdita non poteva essere sostenuta senza il ricorso a risorse finanziarie non dichiarate”. Si deve credere dunque che la contribuente avesse il potere di operare sul conto corrente derivante dalla firma.
La ricorrente obiettava che la delega sul conto non sarebbe circostanza sufficiente a dimostrare la titolarità delle movimentazioni in capo a sé. Secondo il ricorso spetterebbe comunque all’Amministrazione finanziaria dimostrare che i proventi contestati sarebbero attribuibili all’imprenditrice.
La Cassazione respinge la tesi difensiva sul rilievo che la possibilità della ricorrente, definitivamente accertata in fatto, di “operare a piacimento” sul conto corrente intestato a terzi, stante anche “la situazione di perdurante perdita” dell’impresa, è circostanza idonea a fondare l’accertamento bancario, mentre spetta all’imprenditrice l’onere di fornire la prova contraria. L’esistenza di una delega a operare su conto corrente intestato a terzi determina dunque un’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente con potere di firma.
La pronuncia della Cassazione, che conferma in linea di principio altre precedenti (tra tutte, Cass. n. 15003/2017), ha tre corollari.
Il primo è che l’imprenditore individuale non ha alcuna protezione: la delega a operare su un conto di terzi, anche per fini diversi dall’impresa, non vale a dimostrare l’estraneità dell’impresa rispetto al rapporto bancario intestato al terzo.
Il secondo corollario è che la delega a operare sul conto corrente costituisce il fatto noto da cui l’Amministrazione finanziaria può inferire il fatto ignorato con il meccanismo delle presunzioni bancarie di cui all’art. 32 del DPR 600/73.
Questo aspetto richiama il dibattito intorno al divieto di doppia presunzione, che recentemente la stessa Suprema Corte (Cass. n. 15003/2017) ha censurato come invalido e contrario all’ordinamento.
Secondo il giudice di legittimità, anche in materia di accertamento bancario, il fatto noto da cui il giudice può trarre le conseguenze per risalire a un fatto ignorato (art. 2727 c.c.) può essere a sua volta provato per presunzione legale o semplice.
Ne deriva che per gli uffici finanziari non sarebbe essere necessario, al fine dell’accertamento, dimostrare con prova certa e diretta la delega a operare su conto di terzi, come risultante, per esempio, dalla certificazione rilasciata dall’istituto di credito.
Potrebbe dunque essere sufficiente dimostrare mediante presunzione che il rapporto bancario del terzo sia nella disponibilità del contribuente, per provare che le movimentazioni non risultanti dalla dichiarazione e non giustificate sono in realtà riferibili al contribuente stesso. Ciò a prescindere dalla prova dell’esistenza di una formale delega a operare sul conto corrente bancario del terzo.
Ne discende la perdurante validità dell’orientamento giurisprudenziale, secondo cui possono essere coinvolti nell’accertamento bancario a carico del contribuente “tutti i soggetti per i quali è fondatamente ipotizzabile che abbiano messo il loro conto a disposizione del contribuente” (Cass. n. 15003/2017).