/ Arianna ZENI Giovedì, 12 aprile 2018
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Rimane valida l’opzione per il regime agevolato di cui al comma 1093 dell’art. 1 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007) anche se non è stata comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende beneficiare del trattamento fiscale di favore.
Lo precisa l’Agenzia delle Entrate che, nella risoluzione n. 28 di ieri sul regime fiscale delle società di capitali che hanno optato per la tassazione catastale, ha risposto ad alcuni quesiti posti da una srl che riveste la qualifica di “società agricola ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 99/2004.
A talune condizioni (profilo soggettivo di società agricola non costituita in forma di spa ed esercizio della relativa opzione), infatti, ai sensi del comma 1093 dell’art. 1 della L. 296/2006 (in attuazione del quale è stato emanato il DM 27 settembre 2007 n. 213), le società operanti in agricoltura possono optare per la determinazione del reddito d’impresa su base catastale ai sensi dell’art. 32 del TUIR.
Per poter optare per il regime agevolato le società devono possedere i requisiti richiesti dal citato art. 2 del DLgs. 99/2004 il quale dispone che “la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola”.
Pertanto, le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono qualificarsi come società agricole se:
- l’oggetto sociale prevede l’esercizio “esclusivo” delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile;
- la ragione sociale (se trattasi di società di persone) o denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) contiene l’indicazione “società agricola”.
Il requisito dell’“esclusività” deve trovare riscontro nell’attività concretamente svolta (circ. Agenzia delle Entrate n. 50/2010).
Le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale, in base all’art. 2 comma 1 del DPR n. 442/97, cui rinvia l’art. 1 comma 1 del DM n. 213/2007, sono tenute a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
Così, ad esempio, se una società agricola ha adeguato il proprio statuto e svolge in via esclusiva attività agricola a decorrere dal 1° gennaio 2016 doveva comunicare l’opzione nella dichiarazione IVA 2017.
Ai sensi del successivo comma 2 dello stesso art. 2 del DPR 442/97, inoltre, “nel caso di esonero dell’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 50/2010).
Una volta effettuata l’opzione il soggetto passivo è vincolato alla concreta applicazione del regime scelto almeno per un triennio ai sensi del successivo art. 3 del DPR 442/97. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Omessa comunicazione dell’opzione sanzionabile
Al riguardo, con la risoluzione in commento, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che la comunicazione ha carattere esclusivamente formale e che l’opzione e la revoca del regime agevolato si deve desumere dal comportamento concludente del contribuente.
Nel caso di specie, con riferimento al periodo d’imposta 2016, la srl agricola aveva pagato le imposte in applicazione del regime catastale e aveva presentato il modello REDDITI 2017 SC in conformità a tale scelta; l’opzione rimane quindi valida seppur non sia stata comunicata nella dichiarazione annuale IVA 2017.
Il fatto che la srl abbia stanziato, nel bilancio relativo all’esercizio 2016, le imposte calcolate sul reddito determinato in modo ordinario non porta ad una diversa conclusione in quanto prevalgono i “comportamenti concludenti di carattere fiscale” (cfr. C.M. 27 agosto 1998 n. 209).
Quanto all’omessa comunicazione dell’opzione, la violazione è sanzionabile ai sensi dell’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97 (sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro).
Al riguardo viene ricordato che non è applicabile la c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 in quanto non riguarda i regimi opzionali dell’art. 1 comma 1 del DPR 442/97, che si attuano mediante comportamento concludente, ancorché sussista una comunicazione nella dichiarazione IVA (circ. Agenzia delle Entrate n. 38/2012).