Anzi, il problema della data di emissione e il problema della data per chi la riceve
La fattura elettronica rende palesi due date, quella inserita sul documento digitale e quella in cui è avvenuta la trasmissione. Quest'ultima data costituisce la data di emissione ed evidenzierà molti casi di involontaria fattura tardiva.
Sia chiaro, noi siamo convinti che la fatturazione elettronica porterà dei benefici, ma nel breve periodo i problemi sono rilevanti anche perché la tecnologia si innesta su un tessuto normativo steso quando nessuno pensava alla digitalizzazione delle fatture.
Il recente provvedimento del direttore dell'Agenzia 89757/2018 ha disciplinato in modo puntuale talune regole tecniche, ma non ha potuto far altro che replicare gli elementi disciplinati dalla legge, D.P.R. 633/1972 in primis.
Si pone, per esempio, il tema della data della fattura. L'art. 4 del decreto precisa che la data della fattura elettronica deve essere indicata nell'apposito campo data. Sarà quindi possibile predisporre una fattura completa di tutti i suoi elementi e inviarla in un momento successivo.
Non è lo SdI o qualche altro automatismo ad attribuire la data alla fattura, ma la solita mano del contabile che potrà quindi liberamente attribuire questo elemento.
Nulla di nuovo, quindi. Già oggi, nell'ambiente di fatturazione tradizionale non vi è coincidenza tra la data apposta sulla fattura e la data di calendario. Insomma, è pacifico che la fattura datata 30.04 sarà materialmente stampata e spedita dopo qualche giorno. Aggiungiamo anche che è fisiologico e anche necessario, giacché grossi volumi di stampa non possono essere "postalizzati" in tempo reale.
Ma quali sono le conseguenze di questa prassi? Qui dobbiamo riprendere in mano il D.P.R. 633/1972 per evidenziare che la fattura deve essere emessa entro termini ben precisi scanditi dalla legge a seconda che si tratti (principalmente) di una cessione di un bene, di una prestazione di servizi o di un acconto.
Esemplificando, poniamo il caso, tutt'altro che raro, dell'acconto bonificato dal cliente con valuta fine mese. L'art. 21, c. 4 impone di emettere la fattura al momento di effettuazione dell'operazione, cioè al momento del pagamento. Ma l'emissione della fattura non è consacrata dalla data fattura apposta sul documento, perché l'art. 21, c. 1 si preoccupa di specificare che la fattura si ha per emessa al momento della consegna (o trasmissione), cosa che sistematicamente accade dopo qualche giorno, giacché l'incasso deve essere prima correttamente attribuito al cliente.
Ecco, quindi, che la fattura è spesso emessa in ritardo senza alcun intento fraudolento. L'imposta, infatti, sarà correttamente versata, ma la fattura è omessa alla scadenza prevista. Nella fatturazione elettronica, poi, c'è sempre il rischio di ricevere anche dopo 5 giorni una ricevuta di scarto che comporta la non emissione della fattura.
Il punto è che, con la fattura elettronica, la data di trasmissione è sempre verificabile dal Fisco, con il risultato che il fornitore sarà quasi sempre passibile di sanzione per omessa fatturazione.
La soluzione di questo paradosso non può essere lasciata alla benevolenza del Fisco. Occorre un intervento deciso sulla legge IVA per eliminare tutti i paradossi che la fattura elettronica andrà a svelare.
La fattura elettronica rende palesi due date, quella inserita sul documento digitale e quella in cui è avvenuta la trasmissione. Quest'ultima data costituisce la data di emissione ed evidenzierà molti casi di involontaria fattura tardiva.
Sia chiaro, noi siamo convinti che la fatturazione elettronica porterà dei benefici, ma nel breve periodo i problemi sono rilevanti anche perché la tecnologia si innesta su un tessuto normativo steso quando nessuno pensava alla digitalizzazione delle fatture.
Il recente provvedimento del direttore dell'Agenzia 89757/2018 ha disciplinato in modo puntuale talune regole tecniche, ma non ha potuto far altro che replicare gli elementi disciplinati dalla legge, D.P.R. 633/1972 in primis.
Si pone, per esempio, il tema della data della fattura. L'art. 4 del decreto precisa che la data della fattura elettronica deve essere indicata nell'apposito campo data. Sarà quindi possibile predisporre una fattura completa di tutti i suoi elementi e inviarla in un momento successivo.
Non è lo SdI o qualche altro automatismo ad attribuire la data alla fattura, ma la solita mano del contabile che potrà quindi liberamente attribuire questo elemento.
Nulla di nuovo, quindi. Già oggi, nell'ambiente di fatturazione tradizionale non vi è coincidenza tra la data apposta sulla fattura e la data di calendario. Insomma, è pacifico che la fattura datata 30.04 sarà materialmente stampata e spedita dopo qualche giorno. Aggiungiamo anche che è fisiologico e anche necessario, giacché grossi volumi di stampa non possono essere "postalizzati" in tempo reale.
Ma quali sono le conseguenze di questa prassi? Qui dobbiamo riprendere in mano il D.P.R. 633/1972 per evidenziare che la fattura deve essere emessa entro termini ben precisi scanditi dalla legge a seconda che si tratti (principalmente) di una cessione di un bene, di una prestazione di servizi o di un acconto.
Esemplificando, poniamo il caso, tutt'altro che raro, dell'acconto bonificato dal cliente con valuta fine mese. L'art. 21, c. 4 impone di emettere la fattura al momento di effettuazione dell'operazione, cioè al momento del pagamento. Ma l'emissione della fattura non è consacrata dalla data fattura apposta sul documento, perché l'art. 21, c. 1 si preoccupa di specificare che la fattura si ha per emessa al momento della consegna (o trasmissione), cosa che sistematicamente accade dopo qualche giorno, giacché l'incasso deve essere prima correttamente attribuito al cliente.
Ecco, quindi, che la fattura è spesso emessa in ritardo senza alcun intento fraudolento. L'imposta, infatti, sarà correttamente versata, ma la fattura è omessa alla scadenza prevista. Nella fatturazione elettronica, poi, c'è sempre il rischio di ricevere anche dopo 5 giorni una ricevuta di scarto che comporta la non emissione della fattura.
Il punto è che, con la fattura elettronica, la data di trasmissione è sempre verificabile dal Fisco, con il risultato che il fornitore sarà quasi sempre passibile di sanzione per omessa fatturazione.
La soluzione di questo paradosso non può essere lasciata alla benevolenza del Fisco. Occorre un intervento deciso sulla legge IVA per eliminare tutti i paradossi che la fattura elettronica andrà a svelare.