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Nessuna sanzione per l’esibizione tardiva dei registri contabili


/ Antonio NICOTRA Sabato, 9 giugno 2018
4-5 minuti

Con sentenza n. 14933, depositata ieri, la Corte di Cassazione ritorna sul tema della punibilità delle violazioni meramente formali, stabilendo che l’esibizione tardiva delle scritture contabili ai verificatori, sebbene sia astrattamente idonea a ostacolare l’attività di controllo dell’Amministrazione, non può essere sanzionata in assenza di un concreto pregiudizio per gli organi accertatori.

Nel caso in esame, a seguito di un accesso compiuto nei locali di svolgimento dell’attività aziendale, le Fiamme Gialle non riscontravano la contabilità aziendale in forma cartacea, e provvedevano a comminare le sanzioni di cui agli artt. 6 e 9 del DLgs. 471/97.

A nulla era valso che il contribuente, al momento dell’accesso, aveva presentato alla Guardia di Finanza la contabilità su supporto magnetico, dimostrandone l’esistenza e la regolarità nel contenuto, né era stato ritenuto sufficiente ad evitare la sanzione la successiva esibizione cartacea dei registri, con un ritardo di trenta giorni.
Sebbene non fosse stato impedito alcun controllo, né si fosse verificato alcun danno all’Erario, l’Agenzia delle Entrate, in fase giudiziale di merito, escludeva che la condotta del contribuente fosse da annoverare tra le violazioni meramente formali e, dunque, priva di rilievo.

La rigidità del ragionamento dell’Amministrazione finanziaria si coglie nel passaggio della sentenza in commento, a mente del quale le violazioni compiute “sono automaticamente sanzionabili”, anche se nel caso concreto non arrecano pregiudizio per il Fisco ed anche se gli Uffici accertatori avevano puntualmente accertato il volume d’affari della società, il valore della produzione e del reddito d’impresa.
La Suprema Corte censura l’irremovibilità della posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate rigettando il ricorso e, richiamando il ragionamento del giudice di merito, afferma che, sulla base del combinato disposto degli artt. 6 comma 5-bis del DLgs 472/97 e 10 comma 3 della L. 212/2000, è esclusa la punibilità delle violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

L’assenza di pregiudizio per l’attività di controllo, così come l’assenza di incidenza sull’obbligazione tributaria, quale condizione necessaria per ritenere “formale” e, dunque, non punibile la violazione era stata anche avanzata dell’Amministrazione finanziaria (circ. Agenzia delle Entrate 3 agosto 2001 n 77).

Valutazione ex post della condotta

In tal senso pure l’orientamento coltivato in seno alla giurisprudenza di legittimità, che ritiene di potere definire formale e, dunque, non sanzionabile la violazione che, in base ad una valutazione operata sul piano concreto, non reca nocumento alcuno (Cass. 11 dicembre 2013 n. 27678).

A sostegno della posizione espressa nella sentenza in commento, va ulteriormente osservato che la natura vincolata e non discrezionale dell’attività dell’Amministrazione attiene soltanto alla funzione pubblica che viene esercitata, di cui è anche espressione il principio di indisponibilità del tributo. L’indisponibilità, però, non riguarda anche gli atti derivanti dall’esercizio dell’azione amministrativa, i quali possono essere annullati, ove ciò serva al buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost).

L’interesse pubblico sotteso al prelievo tributario, inoltre, deve essere bilanciato con l’esigenza di tutelare l’esigenza di correttezza e di buona fede, che governano i rapporti tra il contribuente e il Fisco.

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