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Sicurezza specifica per l’alternanza scuola-lavoro


/ Luca MAMONE Giovedì, 28 giugno 2018
5-7 minuti

La disciplina in materia di sicurezza sul lavoro a tutela degli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro è dettata dall’art. 5 del DM 195/2017 in combinato disposto con le norme contenute nel DLgs. 81/2008.
Lo ha chiarito nella recente risposta n. 4/2018, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituita in sede ministeriale.

La questione era stata infatti sollevata con un quesito dalla Provincia autonoma di Trento in merito all’applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro. In particolare, nel quesito si evidenziava come diversi Istituti scolastici promuovano la formazione degli studenti presso lavoratori autonomi (nel caso in esame, i c.d. maestri artigiani), sia attraverso appositi progetti curati da enti pubblici sia attraverso l’alternanza scuola-lavoro indicata dalla L. 107/2015.

Nello specifico, il richiedente chiedeva di conoscere se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile la specifica disciplina dettata dall’art. 21 del DLgs. 81/2008, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dell’imprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso.

Va innanzitutto ricordato che per alternanza scuola-lavoro si intende una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo (licei e istituti professionali) per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Inoltre, i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, oppure con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le Camere di commercio, enti pubblici e privati – inclusi quelli del Terzo settore – disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscano rapporto individuale di lavoro.

Ciò premesso, nella risposta in esame si precisa come l’art. 2, comma 1 del DLgs. 81/2008 equipari al “lavoratore”, ai fini dell’applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento ex art. 18 della L. 196/97, nonché promosse a livello regionale al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Pertanto, si chiarisce nella risposta ad interpello in esame, se in un’azienda o uno studio professionale sono ammessi soggetti per svolgere stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare gli obblighi previsti dal testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Tuttavia, la Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nell’art. 5 del DM 3 novembre 2017 n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al DLgs. 81/2008.

Obbligo per la scuola di assicurare gli studenti all’INAIL

In questa sede, va ricordato come tale norma preveda l’obbligo per l’istituzione scolastica di assicurare gli studenti all’INAIL, di stipulare una polizza per responsabilità civile presso terzi e di impartire loro, in via preventiva, una formazione generale in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) del DLgs. 81/2018 (concetti di rischio, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, eccetera), che verrà integrata con la formazione specifica che gli stessi riceveranno al momento dell’ingresso della struttura ospitante.

Inoltre, con la finalità di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante, il comma 3 dell’art. 5 del DM 195/2017 consente che la formazione possa essere erogata dall’INAIL o dagli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-Regioni n. 211/2011, nonché con modalità e-learning. Inoltre, l’art. 5 in commento stabilisce che il numero di studenti ammessi in una struttura venga determinato in funzione delle capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante, in una proporzione numerica studenti/tutor non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per quelle a rischio basso.

Infine, si ricorda che anche per gli studenti impegnati in attività di alternanza va garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del DLgs. 81/2008.

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