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Versamenti dei modelli REDDITI e IRAP 2018 con proroga «incorporata»


/ Massimo NEGRO e Simone SUMA Martedì, 5 giugno 2018
5-7 minuti

È possibile beneficiare di 21 giorni in più per eseguire i pagamenti relativi al saldo 2017 e al primo acconto 2018 derivanti dai modelli REDDITI e IRAP, con la maggiorazione dello 0,4%. Questa è la novità più rilevante che caratterizza la campagna versamenti 2018, a cui saranno chiamati ad adempiere i contribuenti, e i relativi consulenti, a partire da fine giugno.
In linea generale, le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (ad esempio, gli studi professionali associati), nonché i soggetti IRES “solari”, devono versare il saldo e la prima rata di acconto derivanti dai modelli REDDITI e IRAP entro il 30 giugno. Posto che il 30 giugno 2018 cade di sabato, tale termine è automaticamente differito a lunedì 2 luglio.

Avvalendosi di quanto previsto dall’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, è possibile differire il pagamento entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Per il 2018, tale differimento decorre da lunedì 2 luglio, scadenza così posticipata in quanto il 30 giugno cade di sabato, comportando, di conseguenza, lo “slittamento” del termine di versamento al 1° agosto (in questo senso, cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 128/2007).
A questo punto, è, altresì, possibile applicare l’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) che dispone il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni di interessi, dei termini per effettuare i versamenti tramite modello F24, compresi quelli rateizzati, che scadono dal 1° al 20 agosto di ogni anno. Per effetto del periodo feriale, quindi, si determina l’ulteriore differimento dei termini di versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, al 20 agosto 2018.

È appena il caso di sottolineare che tutti i contribuenti tenuti a effettuare i versamenti possono beneficiare di tale differimento, a prescindere quindi dalla tipologia di attività svolta e dall’assoggettamento agli studi di settore, a differenza degli anni scorsi per i quali, solo in presenza di tali condizioni, è stata prevista, in via normativa, una proroga dei termini di pagamento (cfr. DPCM 3 agosto 2017, per i soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, e, da ultimo, DPCM 15 giugno 2016, per i contribuenti con studi di settore).

Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio (ad esempio avvalendosi delle disposizioni contenute nell’art. 2364 comma 2 c.c. ), i suddetti versamenti devono avvenire:
- entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
In questa ultima ipotesi, dunque, possono beneficiare del differimento dei versamenti al 20 agosto 2018 i soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro lo scorso 31 maggio e che, maggiorando le somme dovute dello 0,4%, possono posticipare il versamento al 30° giorno successivo al termine ordinario del 2 luglio (poiché il 30 giugno è sabato), ulteriormente prorogato per la suddetta sospensione relativa al periodo estivo.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, i versamenti da effettuare al 2 luglio o, con la maggiorazione dello 0,4%, al 20 agosto riguardano:
- l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
- le addizionali IRPEF e IRES (e relative maggiorazioni);
- l’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
- determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 o il regime fiscale forfetario ex L. 190/2014);
- l’imposta sostitutiva sui capital gain in “regime di dichiarazione”;
- le imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
- l’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- l’IVA e l’eventuale maggiorazione del 3% dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
- i contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate;
- i contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri (CIPAG);
- il diritto annuale alle Camere di Commercio.

La cedolare secca segue le scadenze IRPEF

In ultimo, i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF devono essere applicati anche per corrispondere il saldo e il primo acconto della cedolare secca sulle locazioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrare n. 8/2017, § 11.1): quest’ultimo deve, dunque, essere versato entro i suddetti termini del 2 luglio o del 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.


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