Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Acquisto di beni finiti con IVA al 10% solo se il fornitore fa la manutenzione


/ Emanuele GRECO Lunedì, 27 agosto 2018
5-7 minuti

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/2018, nell’affrontare compiutamente la disciplina dei beni significativi, si è espressa anche in merito alle condizioni per applicare l’aliquota IVA del 10% nell’acquisto di materiali e prodotti destinati ad interventi di recupero edilizio.

Infatti, il beneficio dell’aliquota IVA ridotta è sottoposto a limitazioni diverse a seconda che l’acquisto sia finalizzato alla realizzazione di un intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria) piuttosto che a un intervento “pesante” (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

In primo luogo, va osservato che l’agevolazione in termini di aliquota, negli interventi “pesanti”, riguarda i soli beni finiti mentre nelle manutenzioni si estende alle materie prime e semilavorate.
Un importante distinguo, ripreso dall’Agenzia delle Entrate nella circolare, riguarda i soggetti che possono acquistare i beni con aliquota ridotta.

Per gli interventi “pesanti” l’acquisto del bene finito può essere effettuato direttamente dal committente dei lavori, rendendosi applicabile l’aliquota IVA del 10% senza che la norma di riferimento (n. 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72) ponga altre particolari condizioni ai fini dell’aliquota del 10%.

Si tratta, tipicamente, del caso in cui il consumatore finale commissiona i lavori a un’impresa edile, ma acquista il bene finito (magari personalmente) presso un fornitore differente, sempreché il bene costituisca oggetto dell’intervento di recupero.
Invece, secondo quanto descritto nella C.M. 2 marzo 1994 n. 1, l’aliquota IVA del 10% è prevista “solo nella fase finale di commercializzazione dei beni”. Questo porta, ad esempio, ad escludere l’applicazione dell’aliquota ridotta nei rapporti tra imprese di ristrutturazione.

Ciò non esclude che l’aliquota IVA del 10%, però, possa essere fatta valere dall’installatore che realizza un intervento agevolato. Tanto emerge dal contenuto della R.M. 9 febbraio 1994 n. 97, in cui è stato precisato che l’installatore può chiedere al fornitore l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta di cui al n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 per le cessioni di “beni finiti” volti alla realizzazione di interventi di recupero agevolati.

Diversamente da quanto avviene per gli interventi “pesanti”, ai fini dell’acquisto di beni finiti, materie prime e semilavorate relativi alla realizzazione degli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), limitatamente ai soli fabbricati a destinazione abitativa privata, l’aliquota IVA del 10% è ammessa a condizione che i prodotti siano forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero.

Non si può far valere, difatti, il menzionato n. 127-terdecies bensì la disposizione speciale di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99 (disposizione, inizialmente temporanea, resa definitiva dall’art. 2 comma 11 della L. 191/2009).
Quest’ultima norma, la cui ratio è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate, impone che i beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. La circolare n. 15/2018 delle Entrate è chiara nell’indicare che “i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori di manutenzione sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria”.
Per le manutenzioni su fabbricati abitativi, quindi, l’acquisto dei materiali da parte del soggetto che effettua i lavori non risulterebbe agevolato.

La prassi amministrativa ha, d’altronde, specificato che l’agevolazione non compete “alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento, e cioé alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera” (C.M. 7 aprile 2000 n. 71). Con interpello n. 954-375/2017, l’Agenzia delle Entrate ha sgombrato il campo dall’ipotesi che quest’ultimo chiarimento fosse volto ad escludere l’aliquota del 10% in tutte le operazioni soggette a reverse charge per il semplice fatto che il committente è un soggetto passivo d’imposta (in questo modo “superando” le incertezze prospettate dalla circ. n. 37/2015 e dalla circ. n. 27/2016).

L’aliquota del 10%, per gli interventi di manutenzione, trova un’ulteriore limitazione nella circostanza in cui la fornitura si componga di beni significativi.
In questa ipotesi, se il valore del bene significativo supera la metà del valore dell’intera prestazione, l’aliquota ridotta troverà spazio solo per una parte della fornitura realizzata con le modalità descritte dalla stessa circolare n. 15/2018 (si veda “Per i beni significativi conta la prevalente destinazione abitativa” del 16 luglio 2018).
La disciplina dei beni significativi, invece, a dispetto del tenore letterale della norma agevolativa, non riguarda gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali la fornitura di beni risulta già agevolata dal meno restrittivo n. 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.


Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...