/ Emanuele GRECO Lunedì, 27 agosto 2018
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La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/2018, nell’affrontare compiutamente la disciplina dei beni significativi, si è espressa anche in merito alle condizioni per applicare l’aliquota IVA del 10% nell’acquisto di materiali e prodotti destinati ad interventi di recupero edilizio.
Infatti, il beneficio dell’aliquota IVA ridotta è sottoposto a limitazioni diverse a seconda che l’acquisto sia finalizzato alla realizzazione di un intervento di manutenzione (ordinaria o straordinaria) piuttosto che a un intervento “pesante” (restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).
In primo luogo, va osservato che l’agevolazione in termini di aliquota, negli interventi “pesanti”, riguarda i soli beni finiti mentre nelle manutenzioni si estende alle materie prime e semilavorate.
Un importante distinguo, ripreso dall’Agenzia delle Entrate nella circolare, riguarda i soggetti che possono acquistare i beni con aliquota ridotta.
Per gli interventi “pesanti” l’acquisto del bene finito può essere effettuato direttamente dal committente dei lavori, rendendosi applicabile l’aliquota IVA del 10% senza che la norma di riferimento (n. 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72) ponga altre particolari condizioni ai fini dell’aliquota del 10%.
Si tratta, tipicamente, del caso in cui il consumatore finale commissiona i lavori a un’impresa edile, ma acquista il bene finito (magari personalmente) presso un fornitore differente, sempreché il bene costituisca oggetto dell’intervento di recupero.
Invece, secondo quanto descritto nella C.M. 2 marzo 1994 n. 1, l’aliquota IVA del 10% è prevista “solo nella fase finale di commercializzazione dei beni”. Questo porta, ad esempio, ad escludere l’applicazione dell’aliquota ridotta nei rapporti tra imprese di ristrutturazione.
Ciò non esclude che l’aliquota IVA del 10%, però, possa essere fatta valere dall’installatore che realizza un intervento agevolato. Tanto emerge dal contenuto della R.M. 9 febbraio 1994 n. 97, in cui è stato precisato che l’installatore può chiedere al fornitore l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta di cui al n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 per le cessioni di “beni finiti” volti alla realizzazione di interventi di recupero agevolati.
Diversamente da quanto avviene per gli interventi “pesanti”, ai fini dell’acquisto di beni finiti, materie prime e semilavorate relativi alla realizzazione degli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria), limitatamente ai soli fabbricati a destinazione abitativa privata, l’aliquota IVA del 10% è ammessa a condizione che i prodotti siano forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero.
Non si può far valere, difatti, il menzionato n. 127-terdecies bensì la disposizione speciale di cui all’art. 7 comma 1 lett. b) della L. 488/99 (disposizione, inizialmente temporanea, resa definitiva dall’art. 2 comma 11 della L. 191/2009).
Quest’ultima norma, la cui ratio è quella di agevolare le prestazioni di servizi aventi a oggetto la realizzazione di interventi di recupero a prescindere dalle modalità contrattuali utilizzate, impone che i beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione. La circolare n. 15/2018 delle Entrate è chiara nell’indicare che “i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori di manutenzione sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria”.
Per le manutenzioni su fabbricati abitativi, quindi, l’acquisto dei materiali da parte del soggetto che effettua i lavori non risulterebbe agevolato.
La prassi amministrativa ha, d’altronde, specificato che l’agevolazione non compete “alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell’intervento, e cioé alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell’appaltatore o del prestatore d’opera” (C.M. 7 aprile 2000 n. 71). Con interpello n. 954-375/2017, l’Agenzia delle Entrate ha sgombrato il campo dall’ipotesi che quest’ultimo chiarimento fosse volto ad escludere l’aliquota del 10% in tutte le operazioni soggette a reverse charge per il semplice fatto che il committente è un soggetto passivo d’imposta (in questo modo “superando” le incertezze prospettate dalla circ. n. 37/2015 e dalla circ. n. 27/2016).
L’aliquota del 10%, per gli interventi di manutenzione, trova un’ulteriore limitazione nella circostanza in cui la fornitura si componga di beni significativi.
In questa ipotesi, se il valore del bene significativo supera la metà del valore dell’intera prestazione, l’aliquota ridotta troverà spazio solo per una parte della fornitura realizzata con le modalità descritte dalla stessa circolare n. 15/2018 (si veda “Per i beni significativi conta la prevalente destinazione abitativa” del 16 luglio 2018).
La disciplina dei beni significativi, invece, a dispetto del tenore letterale della norma agevolativa, non riguarda gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia, per i quali la fornitura di beni risulta già agevolata dal meno restrittivo n. 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72.