/ REDAZIONE Mercoledì, 8 agosto 2018
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Con la risoluzione n. 60 di ieri, 7 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che le cessioni di prodotti alimentari per cani o gatti possano beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10%, dovendo piuttosto essere assoggettate ad aliquota IVA ordinaria.
Nello specifico, l’Agenzia risponde all’istanza di interpello presentata da una società che commercializza prodotti parafarmaceutici per la salute e il benessere degli animali, e che chiede chiarimenti circa il trattamento IVA applicabile a due tipologie di prodotti finalizzati a integrare l’alimentazione degli animali. Tale società riteneva di poter ricondurre i suddetti beni a quelli individuati dal n. 112) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, “Principi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi”, soggetti ad aliquota IVA del 10%.
Tuttavia, sulla base del parere tecnico fornito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i prodotti sottoposti all’esame sono classificabili nella voce 23.09 della Tariffa doganale, “Preparazione dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali”, e in particolare alla sottovoce 23.09.10, quali “Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto”.
Infatti, stando a quanto specificato dall’Agenzia delle Dogane, la voce 23.09 comprende prodotti analoghi a quelli in argomento (alimenti complementari), ossia “le preparazioni per l’alimentazione degli animali, consistenti in un miscuglio di più elementi nutritivi, destinati a completare gli alimenti prodotti nella fattoria con l’apporto di alcune sostanze organiche e inorganiche”.
Esclusione dall’aliquota agevolata basata sulla classificazione doganale
Tale classificazione doganale, afferma l’Agenzia delle Entrate, porta ad escludere l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% sulle cessioni dei prodotti esaminati in quanto il n. 91) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, che prevede l’aliquota ridotta per le “preparazioni del genere di quelle utilizzate nell’alimentazione degli animali”, esclude espressamente dal novero di tali beni i prodotti classificati nella sottovoce 23.09, consistenti in “alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto”.