/ REDAZIONE Sabato, 11 agosto 2018
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legislativo 20 luglio 2018 n. 95, contenente disposizioni integrative e correttive del DLgs. 112/2017, che a sua volta recava la revisione della disciplina sull’impresa sociale.
Il testo era stato licenziato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2018. Il DLgs. entra in vigore oggi.
Si tratta di uno dei correttivi emanati ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge n. 106 del 2016, che prevede la possibilità per il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei DLgs. attuativi, di adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, attraverso la stessa procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni speciali di Camera e Senato.
Tra gli interventi correttivi e integrativi si ricordano:
- l’introduzione di un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale;
- l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.
I correttivi riguardano anche il piano fiscale: saranno non imponibili le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, è prevista l’imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT.
Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start up innovative.
Il DLgs., infine, amplia da 12 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.