/ Luca MAMONE Sabato, 11 agosto 2018
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Con la recente sentenza n. 19638/2018, la Cassazione è tornata ad occuparsi dei poteri di verifica e accertamento che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti può esercitare con riferimento all’attività professionale svolta dai propri iscritti.
Nell’occasione, i giudici di legittimità hanno ribadito che la CNPADC è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione alla Cassa medesima sia periodicamente e comunque prima dell’erogazione di un trattamento previdenziale, che l’esercizio della professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità previste per legge, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente.
Tale principio, lo ricordiamo, è stato affermato con un’importante pronuncia di legittimità, la n. 2612/2017, con cui le Sezioni Unite hanno riconosciuto in capo alla Cassa di previdenza il potere di annullare i periodi contributivi durante i quali, a seguito di verifiche della Cassa stessa, la professione di dottore commercialista sia stata svolta in condizioni di incompatibilità.
Sulla scorta di tale orientamento, con la citata decisione n. 19638/2018 la Suprema Corte ha dunque cassato una sentenza d’appello che si era espressa in senso contrario, ritenendo che alla CNPADC non spettasse un potere autonomo, qualora fosse mancata una conforme decisione del relativo ordine professionale, di verificare i requisiti di legittimità dell’esercizio della professione ai fini del riconoscimento ad un professionista dei corrispondenti anni di iscrizione. Nel caso della sentenza in esame, tali requisiti – secondo la Cassa – non sussistevano a causa dell’esercizio, per diversi anni, da parte del professionista, del ruolo di amministratore delegato e socio al 75% di una srl.
Il mancato allineamento della sentenza d’appello al principio espresso con le Sezioni Unite n. 2612/2017 ha dunque conseguito la cassazione della pronuncia di merito.
Tuttavia, è interessante ricordare come in passato la questione sia stata trattata in modo controverso e non univoco dalla stessa Corte di Cassazione.
Infatti, diverse pronunce di legittimità hanno negato la sussistenza del citato potere di verifica della CNPADC, mentre altre, in tempi più recenti, lo hanno riconosciuto o comunque affermato in funzione dell’erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.
In particolare, secondo il primo orientamento (cfr. Cass. n. 3493/96 e Cass. n. 13853/2009), la CNPADC avrebbe solo il potere di accertare la sussistenza o meno dell’esercizio della libera professione, ma non quello di verificare la legittimità dell’iscrizione all’Albo professionale per una causa di incompatibilità di cui al DPR 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), ora DLgs. 139/2005, in quanto tale potere spetterebbe unicamente al Consiglio dell’Ordine. Tale posizione giurisprudenziale era sostenuta anche in base alla mancanza di una norma analoga a quella prevista per altre professioni (ad esempio, avvocati e geometri) che consente alla Cassa previdenziale di dichiarare, anche prima dell’accertamento del competente Ordine, l’inefficacia dei periodi in cui la professione è stata esercitata in condizioni di incompatibilità.
In passato la questione era stata trattata in modo controverso
Viceversa, secondo un contrario orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. 25526/2013 e Cass. n. 24140/2014), la CNPADC sarebbe titolare di un autonomo potere di verifica della legittimità dell’esercizio della professione da parte del singolo commercialista – azionabile a prescindere dalle attribuzioni e dal loro esercizio concreto da parte del Consiglio dell’ordine – desumibile dalle espresse previsioni normative ex artt. 20 e 22 comma 3 della L. 21/86, secondo cui la Cassa deve accertare la sussistenza del requisito del legittimo esercizio della professione, che si riscontra, tra l’altro, nell’assenza di situazioni di incompatibilità.
Ed è proprio a tale secondo – e più recente – indirizzo che la Cassazione ha deciso di aderire con le citate sentenze delle Sezioni Unite n. 2612/2017 e della Sezione Lavoro n. 19638/2018, riconoscendo alla CNPADC il potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione alla Cassa medesima, sia periodicamente e comunque prima dell’erogazione di un trattamento previdenziale, che l’esercizio della professione da parte dell’iscritto non sia stato svolto in situazioni di incompatibilità previste per legge, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente.