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Neutrale il conferimento d’azienda effettuato da una società in liquidazione


/ Pamela ALBERTI Martedì, 28 agosto 2018
5-7 minuti

L’art. 176 del TUIR prevede un regime di neutralità fiscale per i conferimenti d’azienda sotto il profilo dell’imposizione diretta, non realizzandosi quindi plusvalenze imponibili in capo al conferente.
L’applicazione della neutralità fiscale è però condizionata, tra l’altro, alla sussistenza dei seguenti presupposti simultanei:
- il soggetto conferente e il soggetto conferitario devono essere imprese commerciali;
- l’oggetto del conferimento deve essere un’azienda, vale a dire una universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa, e non i singoli beni che compongono l’azienda. Il complesso aziendale trasferito, cioè, deve essere autonomo e atto a produrre reddito (circ. Agenzia delle Entrate n. 57/2008, § 1).

Con particolare riferimento al requisito della commercialità di cui al primo punto, ci si chiede se lo stesso possa ritenersi soddisfatto nel caso in cui la società conferente sia in liquidazione.
La problematica, a quanto ci consta, non è stata affrontata in modo specifico dalla prassi e dalla dottrina e presenta profili di incertezza che meritano un approfondimento.

In linea generale occorre osservare che le società in liquidazione non esercitano un’impresa commerciale ma solo un’attività preordinata al realizzo dell’attivo, all’estinzione del passivo e, più in generale, alla cessazione dell’impresa. In tale prospettiva la società in liquidazione non potrebbe accedere al regime di cui all’art. 176 del TUIR in quanto non sarebbe un soggetto che agisce “nell’esercizio di imprese commerciali”, come previsto dal comma 1 del citato art. 176.
La formulazione normativa appena richiamata risulta tale ad esito del DLgs. 344/2003 e della L. 244/2007, che hanno modificato la versione originaria dell’art. 4 del DLgs. 358/97 in base alla quale il regime di neutralità fiscale era riservato ai conferimenti “effettuati tra i soggetti indicati nell’articolo 87, comma 1, lettere a) e b)” (nell’attuale versione del TUIR, i soggetti indicati nell’art. 73 comma 1 lett. a) e b).

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 57/2008, § 3.1), a seguito degli interventi richiamati, il regime di neutralità del conferimento di azienda può essere applicato indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto conferitario e, quindi, anche nei confronti delle società di persone. Secondo l’Amministrazione finanziaria, pertanto, l’ambito di applicazione della norma risulta “ampliato rispetto alla previgente formulazione”.
Il ricorso alla locuzione “esercizio di imprese commerciali” operato dall’attuale art. 176 del TUIR sembra quindi diretto a includere gli imprenditori individuali e le società di persone commerciali nell’ambito applicativo della norma e non a escludere le società di capitali in liquidazione che, nella prima formulazione della disposizione, erano sicuramente incluse.

A supporto di tale ricostruzione può essere utile ricordare come, ancorché con riferimento alla participation exemption, la circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2005 (§ 5.6) abbia chiarito che “possano fruire del regime di participation exemption anche le plusvalenze scaturenti dalla cessione di partecipazioni in società che siano in liquidazione”. Secondo l’Agenzia, nel documento richiamato, “Considerata la peculiarità della fase di liquidazione della società, il requisito della commercialità di cui al comma 1, lettera d), dell’articolo 87 del TUIR, deve sussistere al momento in cui ha avuto inizio la liquidazione stessa. Ne deriva che anche il requisito temporale di cui al comma 2 dell’articolo 87 («I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso») deve essere verificato non con riferimento al momento del realizzo della partecipazione, ma con riferimento all’inizio della fase di liquidazione della società partecipata”.
Nel caso, ad esempio, in cui l’attività fosse stata svolta da oltre cinque anni prima della liquidazione, non sembrano esserci dubbi in ordine all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa da parte del conferente, ancorché lo stesso sia in liquidazione al momento del conferimento.

Il patrimonio continua a essere funzionante

Si rientrerebbe quindi in un’ipotesi contemplata anche dall’OIC 5 (§ 5.1.2) nella quale l’intero patrimonio della società in liquidazione continua a essere un complesso economico funzionante che produce reddito, sia pur con una gestione di carattere conservativo e non dinamico. Pertanto, in linea generale “i criteri di determinazione del risultato sono analoghi a quelli riguardanti il bilancio d’esercizio” .
Quindi, anche volendo accogliere un’interpretazione rigorosa dell’art. 176 comma 1 del TUIR, sembra difficile escludere che il conferente stia esercitando un’impresa commerciale e quindi appare applicabile il regime di neutralità previsto dalla disposizione appena richiamata.

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