/ REDAZIONE Sabato, 4 agosto 2018
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Via libera definitivo al decreto correttivo, che reintroduce l’esenzione dall’imposta di registro per gli atti delle organizzazioni di volontariato
È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nella riunione di giovedì sera, il DLgs. contenente disposizioni integrative e correttive al DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione della delega per la Riforma del Terzo settore (L. 106/2016).
Come riportato nel comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine della riunione, il decreto, tra l’altro:
- proroga il termine previsto dall’art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017, per l’adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni sul Terzo settore, da 18 a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice (conseguentemente, l’adeguamento potrà essere effettuato entro il prossimo 3 agosto 2019);
- apre all’interlocuzione organica, rafforzando la collaborazione tra Stato e Regioni (soprattutto in materia di utilizzazione del fondo di finanziamento di progetti e di attività di interesse generale del Terzo settore);
- indica il numero minimo di associati necessario per la permanenza nel RUNTS di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato;
- fa chiarezza sulla contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
A quest’ultimo riguardo, rispetto alla prima bozza del decreto correttivo, il nuovo testo, recependo un rilievo del Consiglio di Stato, attraverso un’integrazione dell’art. 22 del DLgs. 117/2017, disporrebbe che, per le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR n. 361/2000, che ottengono l’iscrizione nel RUNTS, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche sia sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione al Registro unico del Terzo settore.
Ridefinizione degli obblighi di revisione e di tenuta delle scritture contabili
Inoltre, dovrebbe essere stata prevista:
- l’implementazione dell’elenco delle attività di interesse generale con la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo;
- la ridefinizione degli obblighi di revisione legale per gli enti di maggiori dimensioni (revisione che potrà essere esercitata dai membri dell’organo di controllo, purché iscritti nell’apposito albo – nuovo comma 6 dell’art. 30 del DLgs. 117/2017);
- la reintroduzione dell’esenzione dall’imposta di registro per le organizzazioni di volontariato (ODV) sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie;
- la ridefinizione degli obblighi di tenuta delle scritture contabili (art. 87 del DLgs. 117/2017) per gli enti che non superino i 220.000 euro di proventi, i quali potranno tenere il solo rendiconto per cassa di cui all’art. 13 comma 2 del DLgs. 117/2017.
A questo punto non è chiaro come sarà gestito il Ddl. di proroga del termine per l’adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti attuativi della riforma del Terzo settore che era stato messo in campo proprio in funzione dell’approvazione del correttivo al Codice del Terzo settore (approvato ormai definitivamente).
Allo stato il Ddl. è fermo dal 25 luglio alla Camera, con l’assorbimento di un’altra proposta di legge e la presentazione di una serie di emendamenti.