Vietate le ferie durante il periodo di preavviso per dimissioni
/ Daniele BONADDIO Venerdì, 17 agosto 2018
All’atto dell’interruzione di un rapporto di lavoro per dimissioni, il lavoratore subordinato che abbia in essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a termine, è tenuto a osservare diligentemente specifiche norme e principi affinché la risoluzione dell’attività lavorativa avvenga in maniera corretta e senza l’addebito di sanzioni al lavoratore.
Ai sensi del primo periodo dell’art. 2118 c.c. – il quale disciplina il recesso dal contratto a tempo indeterminato – è stabilito che sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro, fornendo alla controparte un “preavviso” che deve essere fatto pervenire nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi ovvero secondo equità. Dunque, il primo aspetto che bisogna tenere sempre in considerazione è il c.d. termine di preavviso, che deve essere rispettato indipendentemente dalla motivazione che induce il lavoratore a dimettersi; un’eccezione è prevista per le dimissioni per giusta causa le quali si configurano come una particolare ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro. In questo caso infatti, il lavoratore è libero di interrompere immediatamente il rapporto di lavoro senza fornire al datore di lavoro alcun obbligo di preavviso, poiché lo stesso è indotto indirettamente a interrompere il rapporto lavorativo (es. mancato pagamento delle retribuzioni mensili, attribuzione di mansioni lavorative peggiorative, mobbing).
Quanto ai termini di preavviso, non esiste una norma principe che regoli tale istituto cosicché per i casi specifici bisognerà verificare cosa stabiliscono in merito i singoli contratti collettivi nazionali di lavoro i quali fissano, in base all’anzianità aziendale e all’inquadramento contrattuale del lavoratore, il termine minimo da rispettare.
Ad esempio, nel CCNL Terziario commercio-Confcommercio per un lavoratore di 5° livello con un’anzianità aziendale di tre anni, il periodo di preavviso è fissato in 15 giorni (se non diversamente specificato dal contratto collettivo i giorni s’intendono di calendario e non lavorativi). Diversamente per un lavoratore di pari livello e anzianità aziendale, il CCNL Metalmeccanici industria prevede un periodo di preavviso pari a un mese e 15 giorni.
Ad esempio, nel CCNL Terziario commercio-Confcommercio per un lavoratore di 5° livello con un’anzianità aziendale di tre anni, il periodo di preavviso è fissato in 15 giorni (se non diversamente specificato dal contratto collettivo i giorni s’intendono di calendario e non lavorativi). Diversamente per un lavoratore di pari livello e anzianità aziendale, il CCNL Metalmeccanici industria prevede un periodo di preavviso pari a un mese e 15 giorni.
Affinché il lavoratore si dimetta in maniera corretta, occorre innanzitutto verificare nel contratto collettivo applicato da quando decorrono i giorni di preavviso; la maggior parte dei CCNL prevede infatti che tale periodo decorra da una data prefissata. Nel CCNL Terziario commercio-Confcommercio, ad esempio, esso decorre dal 1° o dal 16° giorno di ogni mese: ciò significa che se il lavoratore comunica la propria volontà di recedere in un giorno diverso, il calcolo del termine di preavviso decorrerà dalla data più prossima (es. se il lavoratore decide di dimettersi il giorno 20, il preavviso decorre dal giorno 1 del mese successivo).
Individuato il termine di preavviso, e da quando esso decorre, per formalizzare le dimissioni il lavoratore è tenuto – direttamente o per mezzo dell’assistenza di un CAF, Patronato o Consulente del lavoro – a inviare le c.d. dimissioni telematiche sul portale telematico di Cliclavoro. È da notare che il giorno di cessazione da indicare sul modulo telematico non corrisponde all’ultimo giorno di lavoro, bensì al primo giorno non lavorato: dunque calcolando i giorni di preavviso come illustrato in precedenza si è in grado di stabilire fino a quando bisogna continuare a prestare la propria attività lavorativa e il giorno esatto da valorizzare nel modulo. Oltre alla comunicazione obbligatoria, è buona norma – da parte del lavoratore – consegnare al proprio datore di lavoro una lettera di dimissioni; la consegna può avvenire via posta elettronica certificata, per raccomandata A/R ovvero brevi manu.
Ai sensi del secondo periodo dell’art. 2118 c.c., in caso di mancato rispetto dei giorni di preavviso, il datore di lavoro ha il diritto di “trattenere” dalla busta paga del proprio dipendente una somma pari all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato (c.d. indennità di mancato preavviso). Ad ogni modo, laddove le parti si accordino per un’interruzione immediata del rapporto di lavoro è possibile anche non rispettare il periodo di preavviso.
Sul punto, peculiare è il caso del datore di lavoro che, venuto a conoscenza della volontà di dimissioni del dipendente, decida autonomamente di “consumare” le ferie residue del lavoratore e di non servirsi più della sua prestazione lavorativa. Si tratta di un comportamento abbastanza frequente, il quale però risulta essere assolutamente illecito, in quanto l’istituto delle ferie interrompe il periodo di preavviso, così come la malattia, l’infortunio e la maternità.
In questi casi, si verifica una proroga del periodo di preavviso corrispondente a tutto il periodo di ferie fruito; ciò in considerazione della circostanza secondo la quale il periodo di preavviso deve essere obbligatoriamente lavorato. A confermarlo è anche la giurisprudenza, con la sentenza della Cassazione n. 985/2017, che ribadisce il principio della “non sovrapponibilità” del periodo di preavviso con quello delle ferie.