/ Paola RIVETTI Martedì, 25 settembre 2018
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Lo Studio n. 91-2018/I del Consiglio nazionale del Notariato fornisce una disamina della disciplina civilistica dell’impresa sociale, così come di recente modificata dal DLgs. 95/2018.
Nel ripercorrere le diverse disposizioni del DLgs. 112/2017, particolare attenzione viene riservata alla modifica del termine per l’adeguamento alla riformata disciplina da parte delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del DLgs. 112/2017 (ossia al 20 luglio 2017). Poiché, per effetto del decreto correttivo, tale termine è stato prorogato da 12 a 18 mesi, gli adeguamenti vanno effettuati entro il prossimo 20 gennaio 2019.
Il termine di 12 mesi è ancora richiamato dall’art. 3 comma 1 del DM 16 marzo 2018 (che definisce gli atti da depositare presso il Registro delle imprese in sede di costituzione e di operazioni straordinarie), ma la previsione deve ritenersi superata per effetto del DLgs. 95/2018.
Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, ma – in base al nuovo inciso inserito dal DLgs. 95/2018 – al fine di:
- adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;
- o introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Come specifica la Relazione illustrativa, il nuovo periodo opera una delimitazione delle modifiche apportabili al fine di evitare che con la delibera di assemblea ordinaria si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà non impone, né richiede.
Al riguardo il Notariato sottolinea che, per le imprese sociali che siano tenute a conformare le proprie regole organizzative alle nuove disposizioni inderogabili ovvero ad adottare clausole volte a derogare a nuove disposizioni di carattere suppletivo, pur essendo previste delle maggioranze “semplificate” volte ad agevolare gli adeguamenti (necessari o facoltativi), sarà comunque richiesto l’intervento del notaio per il controllo sulla legittimità delle modifiche, stante anche la previsione dell’art. 5 commi 1 e 2 del DLgs. 112/2017 che richiede la forma pubblica sia per la costituzione che per le modifiche degli atti costitutivi dell’impresa sociale.
Relativamente all’adeguamento statutario, un discorso a parte vale per le cooperative sociali e i loro consorzi che acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Il Notariato osserva che l’assunzione ope legis della qualifica, comporta che, diversamente dalle altre tipologie di enti, questi si considerano imprese sociali a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. da 2 a 13 del DLgs. 112/2017 concernenti l’assenza di scopo di lucro, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, le modalità di costituzione, la denominazione, il funzionamento delle cariche sociali, l’ammissione ed esclusione, le scritture contabili, gli organi di controllo interno, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio e, infine, il lavoro nell’impresa sociale.
Alle cooperative sociali e ai loro consorzi si applicano, invece, le disposizioni degli artt. da 14 a 18 (in tema di procedure concorsuali, funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, misure fiscali e di sostegno economico) che sono rivolte a tutte le imprese sociali, comprese quelle che tali sono di diritto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili.
Il Notariato si sofferma anche sull’inciso introdotto all’art. 12 comma 1 del DLgs. 112/2017, il quale, nel disciplinare la procedura per le operazioni straordinarie delle imprese sociali, fa “salvo quanto previsto specificamente dal Codice Civile per le società cooperative”.
Obbligo di devoluzione in caso di trasformazione
L’inciso – viene rilevato – sembrerebbe doversi intendere nel senso che, ove una società cooperativa che sia anche impresa sociale si trasformi in un altro ente, pur mantenendo lo status di impresa sociale, troveranno applicazione l’art. 2545-decies e, soprattutto, l’art. 2545-undecies, c.c., che prevedono la devoluzione ai fondi mutualistici del valore effettivo del patrimonio (la medesima considerazione vale quando la cooperativa sia interessata da una fusione o scissione “trasformative”); conseguentemente, mentre qualsiasi trasformazione riguardante enti diversi dalle cooperative non implica alcun obbligo di devoluzione, a patto che l’ente mantenga la qualifica di impresa sociale, nel caso in cui l’impresa sociale sia una cooperativa la trasformazione in altro ente, ancorché non accompagnata dalla perdita della detta qualifica, implica l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici.