Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Cooperative sociali senza modifiche statutarie


/ Paola RIVETTI Martedì, 25 settembre 2018
5-7 minuti

Lo Studio n. 91-2018/I del Consiglio nazionale del Notariato fornisce una disamina della disciplina civilistica dell’impresa sociale, così come di recente modificata dal DLgs. 95/2018.

Nel ripercorrere le diverse disposizioni del DLgs. 112/2017, particolare attenzione viene riservata alla modifica del termine per l’adeguamento alla riformata disciplina da parte delle imprese sociali già costituite alla data di entrata in vigore del DLgs. 112/2017 (ossia al 20 luglio 2017). Poiché, per effetto del decreto correttivo, tale termine è stato prorogato da 12 a 18 mesi, gli adeguamenti vanno effettuati entro il prossimo 20 gennaio 2019.

Il termine di 12 mesi è ancora richiamato dall’art. 3 comma 1 del DM 16 marzo 2018 (che definisce gli atti da depositare presso il Registro delle imprese in sede di costituzione e di operazioni straordinarie), ma la previsione deve ritenersi superata per effetto del DLgs. 95/2018.
Entro lo stesso termine, gli statuti possono essere modificati con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, ma – in base al nuovo inciso inserito dal DLgs. 95/2018 – al fine di:
- adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;
- o introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Come specifica la Relazione illustrativa, il nuovo periodo opera una delimitazione delle modifiche apportabili al fine di evitare che con la delibera di assemblea ordinaria si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in realtà non impone, né richiede.

Al riguardo il Notariato sottolinea che, per le imprese sociali che siano tenute a conformare le proprie regole organizzative alle nuove disposizioni inderogabili ovvero ad adottare clausole volte a derogare a nuove disposizioni di carattere suppletivo, pur essendo previste delle maggioranze “semplificate” volte ad agevolare gli adeguamenti (necessari o facoltativi), sarà comunque richiesto l’intervento del notaio per il controllo sulla legittimità delle modifiche, stante anche la previsione dell’art. 5 commi 1 e 2 del DLgs. 112/2017 che richiede la forma pubblica sia per la costituzione che per le modifiche degli atti costitutivi dell’impresa sociale.

Relativamente all’adeguamento statutario, un discorso a parte vale per le cooperative sociali e i loro consorzi che acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Il Notariato osserva che l’assunzione ope legis della qualifica, comporta che, diversamente dalle altre tipologie di enti, questi si considerano imprese sociali a prescindere dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli artt. da 2 a 13 del DLgs. 112/2017 concernenti l’assenza di scopo di lucro, la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, le modalità di costituzione, la denominazione, il funzionamento delle cariche sociali, l’ammissione ed esclusione, le scritture contabili, gli organi di controllo interno, il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, la trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio e, infine, il lavoro nell’impresa sociale.

Alle cooperative sociali e ai loro consorzi si applicano, invece, le disposizioni degli artt. da 14 a 18 (in tema di procedure concorsuali, funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, misure fiscali e di sostegno economico) che sono rivolte a tutte le imprese sociali, comprese quelle che tali sono di diritto, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto compatibili.

Il Notariato si sofferma anche sull’inciso introdotto all’art. 12 comma 1 del DLgs. 112/2017, il quale, nel disciplinare la procedura per le operazioni straordinarie delle imprese sociali, fa “salvo quanto previsto specificamente dal Codice Civile per le società cooperative”.

Obbligo di devoluzione in caso di trasformazione

L’inciso – viene rilevato – sembrerebbe doversi intendere nel senso che, ove una società cooperativa che sia anche impresa sociale si trasformi in un altro ente, pur mantenendo lo status di impresa sociale, troveranno applicazione l’art. 2545-decies e, soprattutto, l’art. 2545-undecies, c.c., che prevedono la devoluzione ai fondi mutualistici del valore effettivo del patrimonio (la medesima considerazione vale quando la cooperativa sia interessata da una fusione o scissione “trasformative”); conseguentemente, mentre qualsiasi trasformazione riguardante enti diversi dalle cooperative non implica alcun obbligo di devoluzione, a patto che l’ente mantenga la qualifica di impresa sociale, nel caso in cui l’impresa sociale sia una cooperativa la trasformazione in altro ente, ancorché non accompagnata dalla perdita della detta qualifica, implica l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici.


Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...