/ Paola RIVETTI Sabato, 15 settembre 2018
4-5 minuti
È possibile transitare dal 2018 al regime forfetario (L. 190/2014) per i soggetti che, nei periodi precedenti, avevano applicato il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per utilizzare il forfetario.
Il chiarimento è reso dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 di ieri che, di fatto, supera il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario opzionale fissato dall’art. 1 comma 70 della L. 190/2014.
La fattispecie oggetto di esame riguarda un contribuente che, nonostante possedesse i requisiti per il regime forfetario, ha adottato dal 2015 il regime contabile semplificato mediante comportamento concludente, senza aver mai comunicato l’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA. Nel 2017 ha optato per il regime semplificato di cui al comma 5 dell’art. 18 del DPR 600/73 (c.d. regime delle registrazioni IVA), barrando il rigo VO26 della dichiarazione IVA 2018.
Poiché, dal 2018, intenderebbe aderire al regime forfetario, viene chiesto di chiarire da quale anno decorra il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato e se il vincolo triennale possa essere derogato anche con riferimento agli anni d’imposta 2016 e/o 2017.
L’Agenzia delle Entrate rileva che la scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato – in luogo del regime forfetario – non vincoli alla permanenza triennale nel regime scelto (cioè di contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori (in precedenza è stato indicato che “Il regime di cassa rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 (...). Possono accedere al regime in esame anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario” – circolare n. 11/2017, § 6.6).
Parimenti, nessun vincolo deriva dall’opzione per il regime delle registrazioni IVA.
Allo stesso modo, nessun vincolo per il regime delle registrazioni IVA
L’Agenzia “ritiene, infatti, che il vincolo triennale, ivi previsto [dall’art. 18 comma 5 del DPR 600, ndr], rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario”.
Conseguentemente, nella fattispecie esaminata, è possibile transitare dal regime semplificato al regime forfetario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza e, quindi, avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfetario.
Il chiarimento va sicuramente accolto con favore perché, di fatto, amplia le possibilità di transitare da un regime all’altro, ma giunge forse tardivamente poiché, finora, per ipotesi analoghe, era stato escluso il transito al regime forfetario prima del decorso del termine triennale fissato dall’art. 1 comma 70 della L. 190/2014, fatta eccezione per quelle annualità in cui ciò era stato specificamente ammesso, come per il 2017 dalla circ n. 11/2017 (§ 6.7).
Infine, pur sostenendo che trattasi di opzione non vincolante, l’Agenzia rammenta che la comunicazione dell’opzione esercitata per il 2015 nel quadro VO della dichiarazione IVA resta comunque dovuta in base al DPR 442/97, per cui la sua omissione costituisce una violazione sanzionabile che il contribuente può sanare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
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È possibile transitare dal 2018 al regime forfetario (L. 190/2014) per i soggetti che, nei periodi precedenti, avevano applicato il regime di contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per utilizzare il forfetario.
Il chiarimento è reso dalla risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 di ieri che, di fatto, supera il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario opzionale fissato dall’art. 1 comma 70 della L. 190/2014.
La fattispecie oggetto di esame riguarda un contribuente che, nonostante possedesse i requisiti per il regime forfetario, ha adottato dal 2015 il regime contabile semplificato mediante comportamento concludente, senza aver mai comunicato l’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA. Nel 2017 ha optato per il regime semplificato di cui al comma 5 dell’art. 18 del DPR 600/73 (c.d. regime delle registrazioni IVA), barrando il rigo VO26 della dichiarazione IVA 2018.
Poiché, dal 2018, intenderebbe aderire al regime forfetario, viene chiesto di chiarire da quale anno decorra il vincolo triennale di permanenza nel regime opzionato e se il vincolo triennale possa essere derogato anche con riferimento agli anni d’imposta 2016 e/o 2017.
L’Agenzia delle Entrate rileva che la scelta per comportamento concludente, esercitata nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato – in luogo del regime forfetario – non vincoli alla permanenza triennale nel regime scelto (cioè di contabilità semplificata), trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori (in precedenza è stato indicato che “Il regime di cassa rappresenta il regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’articolo 18 (...). Possono accedere al regime in esame anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfetario” – circolare n. 11/2017, § 6.6).
Parimenti, nessun vincolo deriva dall’opzione per il regime delle registrazioni IVA.
Allo stesso modo, nessun vincolo per il regime delle registrazioni IVA
L’Agenzia “ritiene, infatti, che il vincolo triennale, ivi previsto [dall’art. 18 comma 5 del DPR 600, ndr], rilevi solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18, e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario”.
Conseguentemente, nella fattispecie esaminata, è possibile transitare dal regime semplificato al regime forfetario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza e, quindi, avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfetario.
Il chiarimento va sicuramente accolto con favore perché, di fatto, amplia le possibilità di transitare da un regime all’altro, ma giunge forse tardivamente poiché, finora, per ipotesi analoghe, era stato escluso il transito al regime forfetario prima del decorso del termine triennale fissato dall’art. 1 comma 70 della L. 190/2014, fatta eccezione per quelle annualità in cui ciò era stato specificamente ammesso, come per il 2017 dalla circ n. 11/2017 (§ 6.7).
Infine, pur sostenendo che trattasi di opzione non vincolante, l’Agenzia rammenta che la comunicazione dell’opzione esercitata per il 2015 nel quadro VO della dichiarazione IVA resta comunque dovuta in base al DPR 442/97, per cui la sua omissione costituisce una violazione sanzionabile che il contribuente può sanare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.