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Flat tax al 15% per under 65.000 euro e docenti, al 20% tra 65.000 e 100.000 euro


/ Enrico ZANETTI Martedì, 30 ottobre 2018
5-6 minuti

Imposta sostitutiva del 15% a decorrere dal 2019 sui redditi di impresa e lavoro autonomo per le partite IVA individuali con fatturato non superiore a 65.000 euro nell’anno precedente e che, contemporaneamente allo svolgimento dell’attività in forma individuale, non partecipano a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione.

Imposta sostitutiva sempre al 15% e sempre a decorrere dal 2019 sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni per i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado.

Imposta sostitutiva del 20% a decorrere dal 2020 sui redditi di impresa e lavoro autonomo per le partite IVA individuali con le stesse caratteristiche delle precedenti, ma con fatturato compreso tra 65.000 e 100.000 euro.

Cedolare secca del 21% per i soli contratti stipulati nel corso del 2019 sui redditi da locazione delle persone fisiche relativi a contratti di locazione immobiliare aventi per oggetto immobili di categoria catastale C/1 (negozi) di superficie fino a 600 metri quadri.
Questo il quadro complessivo del variegato mondo “flat tax” che emerge dalle seconde e più avanzate bozze della legge di bilancio circolate nella tarda mattinata di ieri.

Per quanto concerne l’imposta sostitutiva del 20% sui redditi di lavoro autonomo e di impresa delle partite IVA individuali con fatturato tra 65.000 e 100.000 euro, le bozze normative precisano che il reddito va determinato nei modi ordinari (e non, quindi, con abbattimento forfetario del fatturato come per il “regime dei minimi” ampliato fino a 65.000 euro) e che per la partita IVA che se ne avvale viene meno sia l’obbligo tipico dei sostituti di imposta di operare ritenute alla fonte sui compensi che eroga (obbligo sostituito da quello di annotazione nella dichiarazione dei redditi del codice fiscale del percipiente cui ha erogato il compenso ordinariamente soggetto a ritenuta), sia l’assoggettamento a IVA e a tutti i correlati obblighi, fatto salvo soltanto l’obbligo di fatturazione elettronica.

In realtà, relativamente all’applicazione dello stesso regime di esclusione da IVA proprio dei “minimi” fino a 65.000 euro, si renderà necessaria un’apposita autorizzazione comunitaria, atteso che ad oggi detta autorizzazione per l’Italia si attesta appunto in corrispondenza del tetto di 65.000 euro di fatturato.

Per quanto riguarda la “flat tax sulle ripetizioni”, le bozze precisano che i docenti che sono dipendenti pubblici dovranno comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica, ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Per quanto riguarda la cedolare secca sulle locazioni commerciali, giova sottolineare che, a differenza delle altre, si tratterebbe di misura non a regime e applicabile solo sui contratti stipulati nell’anno 2019, esclusi quelli che sostituiscono di fatto un contratto non scaduto che risultava in vigore al 15 ottobre 2018 ed è stato interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Giova sottolineare che per nessuna delle diverse “flat tax parziali” risultano previste incompatibilità con la titolarità di altre categorie reddituali.

Non previste incompatibilità con la titolarità di altre categorie reddituali

In particolare, per quanto riguarda la flat tax al 15% da ampliamento del “regime dei minimi” e quella al 20% per partite IVA individuali con fatturato tra 65.000 e 100.000 euro, non risulta riprodotta o introdotta l’incompatibilità che scatta attualmente in presenza di redditi di lavoro dipendente o assimilati per oltre 30.000 euro.

L’incompatibilità viene infatti prevista, senza soglie quantitative, solo nel caso in cui l’attività imprenditoriale o professionale con partita IVA venga svolta in prevalenza nei confronti di uno dei datori di lavoro che hanno erogato nei due anni precedenti al lavoratore redditi di lavoro dipendente o assimilati.
Quando ciò accade, l’incompatibilità scatta anche sotto i 30.000 euro.
Di contro, quando ciò non accade, la titolarità di redditi di lavoro dipendente o pensione anche per ammontari superiori a 30.000 euro non sembra più destinata a precludere la via né della “vecchia” flat tax al 15% per la fascia under 65.000 euro a partire dal 2019, né della “nuova” flat tax al 20% per la fascia 65.000-100.000 euro a partire dal 2020.

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