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Nella definizione agevolata gli atti «ricevuti» entro il 24 ottobre


/ Alice BOANO Giovedì, 8 novembre 2018
5-6 minuti

Ieri, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono stati pubblicati i primi chiarimenti in tema di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento disciplinato dall’art. 2 del DL n. 119/2018.

In particolare, possono formare oggetto di definizione:
- gli inviti al contraddittorio notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 e per i quali, alla stessa data, non sia stato già notificato il relativo avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato l’accertamento con adesione;
- gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24 ottobre 2018 ma non ancora perfezionati, vale a dire quelli per i quali, alla predetta data non è stato effettuato il versamento e non sono ancora decorsi i venti giorni previsti per il perfezionamento;
- gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018 non impugnati ed ancora impugnabili alla stessa data e rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15 del DLgs n. 218/97;
- gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, anch’essi notificati al contribuente fino al 24 ottobre 2018, sempreché non si siano resi definitivi e non siano stati impugnati alla stessa data.

L’Agenzia delle Entrate conferma che sono da considerarsi esclusi gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, per i quali restano possibili le altre definizioni previste dal DL 119/2018.

In relazione alle modalità di pagamento, viene chiarito che, per l’invito al contraddittorio, il contribuente deve:
- per la compilazione del modello F24, indicare i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi previsti per l’accertamento con adesione, reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, il codice ufficio riportato nell’invito ricevuto, l’anno di riferimento e il codice atto 99999999107;
- per la compilazione del modello F23, utilizzare i codici tributo e il codice ufficio riportati nell’invito ricevuto e nel campo 10. “Estremi dell’atto o del documento” i seguenti dati: campo “Anno” 2018, campo “Numero” 99999999107.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, inoltre, che, in caso di accertamento con adesione, il contribuente utilizza i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 consegnato dall’ufficio al momento della sottoscrizione dell’atto, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, nonché il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio, e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.

Si precisa, inoltre che, in caso di avviso di accertamento, avviso di rettifica e di liquidazione, atto di recupero, il contribuente deve utilizzare i dati presenti nel fac-simile di F24 o F23 allegato all’atto da definire, indicando i codici tributo relativi agli importi dei soli tributi ed eventuali contributi, il codice atto o il numero di riferimento, il codice ufficio e, solo per il modello F24, l’anno di riferimento.
Il versamento non può avvenire avvalendosi della compensazione (art. 17 del DLgs. 241/97).

Per la notifica rileva la data di ricevimento dell’atto

L’Agenzia delle Entrate, chiarendo un dubbio che poteva sorgere, ha precisato che sono definibili gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018, dove per notificati si intende il giorno in cui il contribuente li ha ricevuti e non quello in cui tali atti sono stati spediti.

I termini di versamento dell’importo dovuto per la definizione scadono:
- il 23 novembre 2018 per l’invito al contraddittorio per il quale l’istruttoria era ancora pendente al 24 ottobre 2018;
- il 13 novembre 2018 per l’accertamento con adesione sottoscritto ma non perfezionato al 24 ottobre 2018;
- il 23 novembre 2018 per l’avviso di accertamento, l’avviso di rettifica o di liquidazione, l’atto di recupero credito, non impugnato ed ancora impugnabile al 24 ottobre 2018, oppure, se più ampio, entro il termine che alla medesima data era pendente per l’eventuale impugnazione dell’atto oggetto di definizione.

Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; la prima rata deve avvenire nel rispetto dei termini specificati per ciascuna tipologia di atto. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine della prima rata.

Resta confermato, infine, che il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre, dalla data di entrata in vigore del DL, altre istanze con essa incompatibili, quale è l’istanza di accertamento con adesione.

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