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Nomina del revisore nelle srl anche col superamento di un solo limite


/ Fabrizio BAVA e Alain DEVALLE Mercoledì, 12 dicembre 2018
5-6 minuti

Con la prossima approvazione del DLgs. in attuazione della riforma fallimentare, salvo proroghe, nei prossimi mesi è prevista una significativa estensione dell’obbligo della revisione legale nelle Srl. In particolare, allo stato attuale, il D.Lgs. prevede che il revisore debba essere nominato “se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità”.

L’art. 2477 amplia pertanto il numero delle società che saranno sottoposte ad obbligo di nomina del revisore legale in quanto abbassa decisamente le soglie dell’attivo (ex 4,4 milioni), del fatturato (ex 8,8 milioni) e del numero dei dipendenti (ex 50). Non solo, sarà infatti sufficiente superare anche solo uno dei limiti (contro i due attuali) per due esercizi successivi, perché scatti l’obbligo di nomina.

È bene sottolineare che l’obbligo riguarda esclusivamente la revisione legale e non il collegio sindacale o sindaco unico, che dal 2012 sono di fatto divenuti facoltativi nelle srl (si veda “Nelle srl, solo l’obbligo di nomina del revisore legale” del 26 aprile 2013). Nella tabella riportata in calce all’articolo si propongono alcuni spunti e valutazioni a cui è chiamato il revisore con riferimento a tali nuovi incarichi.

È auspicabile che la norma preveda, diversamente da quanto attualmente previsto dallo schema di DLgs., che il revisore debba essere nominato in sede di assemblea di approvazione del bilancio (o entro i successivi trenta giorni).
L’eventuale nomina prima dell’assemblea, infatti, determinerebbe problematiche rilevanti, in quanto il revisore neo nominato dovrebbe esprimere il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente, pur non avendo potuto svolgere le verifiche periodiche e, ad esempio, non avendo potuto presenziare all’inventario delle rimanenze. Situazioni simili possono indurre il revisore a dover formulare un rilievo per limitazioni subite nell’applicazione dei principi di revisione, almeno in tutte le situazioni in cui le rimanenze di magazzino siano significative.

Sugli statuti testo normativo poco chiaro

Per quanto riguarda gli statuti, infine, l’attuale schema di DLgs., seppur con un testo normativo poco chiaro che auspichiamo sia riformulato, indica che si avranno 180 giorni per effettuare le eventuali modifiche richieste; si potrà cioè nominare il revisore legale anche nelle situazioni in cui lo statuto faccia riferimento esplicito al collegio sindacale.

Rischio professionale
    Le società di minori dimensioni (si veda “CNDCEC al lavoro su prassi funzionali alla revisione nelle «nano imprese»” del 7 dicembre 2018) presentano un maggior rischio professionale, sia per quanto riguarda l’adeguatezza dei sistemi amministrativi e talvolta la limitata sensibilità degli amministratori verso gli aspetti amministrativi ed il bilancio, nonché gli strumenti gestionali in uso (es. budget, ecc). I revisori devono pertanto valutare tale rischio al fine di presentare una proposta di incarico all’assemblea.
Indipendenza
    Spesso nelle realtà di minori dimensioni i dottori commercialisti si occupano direttamente della registrazione della contabilità e della redazione del bilancio di tali imprese, in tali casi è necessario verificare che non si determinino rischi di autoriesame (art. 10, comma 2 del DLgs. 39/2010)
Proposta di incarico e adeguatezza del compenso
    Il CNDCEC ha proposto, tra le carte di lavoro nell’ambito del documento relativo all’approccio metodologico aggiornato nel 2018, un utile foglio di calcolo per stimare il compenso da proporre all’assemblea, purtroppo però l’assenza di tariffe minime e alcune prassi criticabili rendono non agevole l’ottenimento di un “equo” compenso, rischiando di vanificare l’obiettivo stesso della revisione.
Organizzazione
    L’applicazione delle procedure di revisione richieste dagli ISA Italia comporta quasi sempre un’organizzazione del lavoro in team; è cioè quasi sempre indispensabile che il revisore possa contare su di un collaboratore a cui assegnare le attività più routinarie che caratterizzano una parte significativa del processo di revisione. È anche particolarmente utile per consentire di proporre un compenso adeguato e coerente con le possibilità delle imprese di minori dimensioni.

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