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Saldo e stralcio degli omessi versamenti: ✔ Fatto ✔

Saldo e stralcio degli omessi versamenti solo per persone fisiche: ✔ Fatto ✔

/ Alfio CISSELLO Lunedì, 24 dicembre 2018
4-6 minuti

Con 167 voti favorevoli, 78 contrari e 3 astenuti il Senato ha votato nella notte tra il 22 e il 23 dicembre l’emendamento 1.9000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del Ddl. di bilancio 2019, sull’approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Tra le novità figura la tanto attesa misura che prevede lo stralcio di parte dei debiti contenuti nelle cartelle di pagamento, circoscritta, però, agli omessi versamenti di imposte dichiarate da parte delle sole persone fisiche.
La misura riguarda solo tributi e contributi, e, per come è scritta la norma, sembra possano rientrarvi, sul versante fiscale, i soli debiti inerenti a imposte sui redditi, IVA, IRAP.

Infatti, la legge fa specifico riferimento alle imposte dichiarate ma non versate emergenti dalla liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), quindi, sono fuori sia i recuperi scaturenti da controllo formale sia i recuperi derivanti da liquidazione automatica ma diversi dai semplici omessi versamenti (ma su questi punti è naturalmente necessario ponderare meglio la questione).
Di sicuro, il dato normativo induce ad affermare che sono esclusi gli importi derivanti da altri atti impositivi, quali avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d’imposta.
Si deve inoltre trattare di carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, dunque continuano a rimanere fuori da qualsiasi sanatoria gli avvisi bonari, eccezion fatta per i “fortunati” contribuenti che, avendo dichiarato ma poi non versato, sono stati iscritti a ruolo entro la fine del 2017.

Anche i contributi rientrano nella definizione, ma solo se si tratta di “contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS”, alludendosi implicitamente alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata INPS. Sono fuori, almeno così sembra, gli altri tipi di contributi, come i contributi per lavoratori dipendenti.

Sempre, anche in merito ai contributi, se si tratta di contributi dichiarati ma poi non versati, essendo esclusa l’evasione contributiva.

La definizione è riservata alle persone fisiche, con esclusione dei debiti delle società, quand’anche si tratti di imposte dichiarate ma non versate (trattasi di una differenziazione difficilmente giustificabile sul piano costituzionale).
Relativamente alle società di persone, se, ragionevolmente, rientra l’IRPEF imputata per trasparenza e dichiarata dal socio nel quadro RH ma poi non versata, qualche considerazione ulteriore andrà fatta per i debiti a titolo di IVA e IRAP dichiarati e non versati dalla società, nella misura in cui il socio sia stato iscritto a ruolo come obbligato solidale.

Il saldo e stralcio della cartelle si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare inferiore a 20.000 euro e consente di pagare la cartella esattoriale con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora, corrispondendo:
- il 16% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è minore di 8.500 euro;
- il 20% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 8.500 euro e 12.500 euro;
- il 35% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 12.500 euro e 20.000 euro.
Sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio i debitori per cui è stata aperta la procedura di liquidazione dell’art. 14-ter della L. 3/2012.

Restano fuori gli avvisi bonari non ancora iscritti a ruolo

Il dovuto si paga in 3 anni con interessi di rateizzazione al 2%.

Tecnicamente, siamo in presenza di una sottospecie di rottamazione dei ruoli, infatti, deve trattarsi di carichi affidati dal 2000 al 2017.
Anche il funzionamento è simile: il debitore presenta apposita dichiarazione di adesione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà o il diniego o la liquidazione degli importi.
Non sono esclusi coloro i quali hanno già fatto domanda di rottamazione dei ruoli, anche ai sensi dell’art. 6 del DL 193/2016.

Infine, naturalmente non poteva mancare la disposizione comune a tutti i condoni/definizioni/sanatorie: chi ha già pagato ad esempio per effetto delle precedenti rottamazioni non beneficia del saldo e stralcio.

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