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Iva al 10% e beni significativi. Come preparare correttamente la fattura

Iva al 10% e beni significativi. Come preparare correttamente la fattura | BibLus-net
9-12 minuti
di Nicola Furcolo
Iva al 10% e beni significativi: tutto quello che occorre sapere per applicare correttamente l’Iva negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel nuovo focus di BibLus-net

In questo focus analizziamo tutti gli aspetti relativi all’applicazione dell’Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione ai beni significativi e alla manodopera. Proponiamo inoltre, un esempio pratico che chiarisce le modalità operative.
Interventi di manutenzione

L’art. 3 del testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001) fornisce le definizioni dei vari interventi edilizi.

In particolare, definisce come intervento di manutenzione ordinaria

    “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti“

Rientrano dunque negli interventi di manutenzione ordinaria la sostituzione di un infisso con uno di eguale tipologia, la sostituzione di pavimenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage, l’integrazione di un impianto di antenna, ecc.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono invece

    “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso“

Ecco alcuni esempi di interventi di manutenzione straordinaria:

    installazione di ascensori e scale di sicurezza
    realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
    sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
    rifacimento di scale e rampe
    interventi finalizzati al risparmio energetico
    recinzione dell’area privata
    costruzione di scale interne
    realizzazione nuovi impianti
    installazione di una caldaia e dell’impianto termico
    modifica alla disposizione dei vani dell’appartamento

Iva al 10% negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

L’art. 7, comma 1, lett. b), della legge 488/1999 ha previsto l’aliquota Iva ridotta al 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché siano eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

L’agevolazione è stata prorogata per diverse volte,  fino a diventare strutturale (la legge finanziaria 2010).

Dunque:

    sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva al 10%
    sulle cessioni di beni si applica l’Iva al 10% solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto e nei limiti previsti per i beni significativi

In sostanza, in caso di manutenzione (ordinaria o straordinaria), l’Iva agevolata si applica anche ai beni, ma solo se questi sono forniti dall’installatore. Facciamo un esempio: nel caso di lavori di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, se la caldaia è fornita direttamente dall’impresa che realizza i lavori, è possibile usufruire dell’Iva al 10% (nei limiti dei beni significativi che vedremo tra poco) anche per la fornitura stessa della caldaia. Se la caldaia è acquistata direttamente dal committente, l’Iva da corrispondere è pari al 22%.

La manodopera (e le materie prime e i semilavorati) godono sempre dell’Iva agevolata al 10%.

In definitiva, non rientrano tra le prestazioni agevolabili:

    la semplice fornitura di beni per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti diversi da coloro che li realizzano
    le prestazioni di servizi rese in esecuzione di subappalti
    le prestazioni rese da professionisti

Materie prime e semilavorati e Iva al 10%

L’agevolazione Iva al 10% riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, anche alle materie prime e ai semilavorati ed altri beni necessari (ferramenta, viti, minuterie, ecc.) per i lavori forniti nell’ambito dell’intervento agevolato.

Detti beni, infatti, confluiscono nel valore della prestazione e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale.

A tale regola fanno però eccezione i beni di valore significativo.
Beni significativi e Iva al 10%

I beni significativi, ossia i beni di valore significativo, sono beni compiutamente individuati dalla normativa vigente, per i quali la norma stessa assume che il loro valore abbia una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni agevolate.

Dunque i beni significativi sono quelli che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni.

Il decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 definisce i seguenti beni come beni significativi:

    ascensori e montacarichi
    infissi esterni ed interni
    caldaie
    video citofoni
    apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
    sanitari e rubinetterie da bagno
    impianti di sicurezza

Per i beni significativi, l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:

    una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%
    la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%

Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione 25/E 2015 e altro), il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.
Come calcolare il valore del bene significativo con Iva al 10%

Il valore da assoggettare a Iva al 10% va individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione il valore dei beni significativi.

La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%.

Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato all’aliquota ordinaria del 22%.

Ovviamente, se il valore di un bene non eccede la metà di quello della prestazione complessivamente considerata, è soggetto interamente all’aliquota IVA 10%.
Esempio pratico di Iva al 10% per beni significativi

Ipotizziamo di trovarci nel caso di un intervento di manutenzione (straordinaria o ordinaria) su un immobile destinato ad uso abitativo privato. L’impresa installatrice deve fornire e posare in opera alcuni infissi.

Il corrispettivo pattuito per la fornitura con posa in opera degli infissi è pari a euro 10.000 Euro + Iva derivante da:

    fornitura infissi: 7.000,00 euro
    posa in opera, materie prime e semilavorate: 3.000,00 euro

Gli infissi costituiscono beni di valore significativo, come espressamente previsto dal dm 29 dicembre ’99.

In conseguenza di ciò, parte del valore degli infissi sarà assoggettato al 10% e parte al 22%. Manodopera e materie prime e semilavorate scontano comunque l’Iva al 10%.

Per stabilire il valore degli infissi da assoggettare a Iva al 10%, occorre sottrarre dall’imponibile totale (corrispettivo totale) il valore degli infissi stessi:

    valore infissi IVA 10% = valore totale – valore infissi = 10.000,00 euro – 7.000,00 euro = 3.000,00 euro

La rimanente parte sconterà l’Iva al 22%:

    valore infissi IVA 22% = valore infissi – valore infissi IVA 10% = 7.000,00 euro – 3.000,00 euro = 4.000,00 euro

Esempio di fattura infissi Iva al 10

Di seguito proponiamo un esempio che chiarisce come applicare correttamente l’Iva al 10% e al 22% sui beni significativi.
ESEMPIO FATTURA

Fattura n. xx del xx/xx/xxx

Descrizione

Installazione presso la vostra abitazione di infissi del tipo XX marca YY Modello ZZ

Corrispettivo imponibile pattuito: euro 10.000,00

Valore beni significativi (dm 29/12/1999): euro 7.000,00

Manodopera e materiale

    imponibile posa in opera (Iva al 10%): euro 2500,00
    materiale necessario per la posa in opera (Iva al 10): euro 500,00

Infissi

    parte imponibile agevolata – fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi (Iva al 10): euro 3.000,00
    parte imponibile rimanente (Iva al 22%): euro 4.000,00

Imponibile al 10% = 2.500,00 + 500,00 +3000,00 = 6.000,00 euro

Imponibile al 22% = 4,000,00 euro

Iva al 10% = 6.000,00*0.10= 600,00 euro

Iva al 22% = 4.000,00*0.22= 880,00 euro

Totale = 6.000,00+4.000,00+600,00+880,00 = 11.480,00 euro

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