Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Nuovo obbligo di nomina di organo di controllo o revisore nelle srl posticipato


/ Fabrizio BAVA Mercoledì, 16 gennaio 2019
5-6 minuti

Fissato il momento in cui scatterà l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl a seguito della riduzione dei parametri di cui all’art. 2477 c.c. per effetto dell’approvazione definitiva del DLgs. sulla crisi d’impresa.
A tal proposito, il terzo comma dell’art. 379 prevede che: “Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 (che disciplina i casi di nomina obbligatoria, ndr) devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1”.

Nella Relazione illustrativa l’estensione del termine per adeguare gli statuti da sei a nove mesi è così motivata: “per consentire la compiuta costituzione degli organi di controllo e il loro pieno funzionamento alla data di entrata in vigore del codice e, soprattutto, dei sistemi di allerta, ciò che non sarebbe garantito da un termine più ampio”.
Pertanto, entro tali nove mesi, dieci se si considera che la norma entra in vigore dopo 30 giorni dalla pubblicazione in G.U., la società è chiamata a nominare l’organo di controllo o il revisore e, qualora necessario, ad adeguare gli statuti.

Nella versione definitiva della norma è stata quindi espressamente prevista la possibilità di posticipare la nomina di nove mesi rispetto al momento in cui entreranno in vigore le modifiche all’art. 2477 c.c., previsto 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
È da accogliere positivamente la fissazione di un termine entro il quale debba essere effettuata la nomina, poiché la precedente versione del testo si limitava a disciplinare il termine entro il quale dover modificare lo statuto e originava difficoltà operative. Le società che dovranno, entro il termine di nove mesi, modificare lo statuto, saranno presumibilmente molte di quelle costituite prima del DLgs. 39/2010. Gli statuti delle srl costituite successivamente, infatti, dovrebbero già essere in linea con quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 2477 c.c., ovvero prevedere che l’assemblea, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2477 c.c., decida di volta in volta se nominare il revisore unico, il sindaco unico o il collegio sindacale.

La previsione normativa presenta, però, un elemento critico. Sarebbe infatti stato preferibile, a mio parere, prevedere l’obbligo di nomina in sede di assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio, come già richiede “a regime” l’art. 2477 c.c., in caso di superamento degli attuali parametri.

In caso di nomina negli ultimi mesi dell’esercizio 2019, infatti, il revisore è tenuto a emettere il giudizio sul bilancio 2019, non avendo potuto effettuare naturalmente verifiche periodiche se non successivamente alla nomina. Ciò incrementa il rischio professionale degli incarichi nelle srl di piccole dimensioni.

Sarebbe opportuno decidere di nominare anche l’organo di controllo

Sempre nella Relazione illustrativa è indicato, per quanto riguarda l’art. 379 “Nomina degli organi di controllo”, che la norma, “al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico e dettagliato principio di delega, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni «e» dei revisori”.
Per chiarezza, va sottolineato che l’art. 2477 c.c. continua a prevedere la nomina dell’organo di controllo “o” del revisore; pertanto la “e” non può essere interpretata come un cambio di rotta, continuando a essere possibile la nomina del solo revisore.

Ciò nonostante, ritengo che sarebbe opportuno, soprattutto nelle srl di maggiore dimensione, decidere di nominare anche l’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) il cui ruolo è di particolare rilevanza nell’ambito della crisi d’impresa, in considerazione dei differenti poteri e funzioni attribuitegli dalla legge, in particolare la vigilanza sulla correttezza dell’amministrazione.


Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...