/ Alice BOANO Sabato, 2 marzo 2019
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Il deposito di ieri, da parte della Cassazione, dell’ordinanza n. 6104 permette di analizzare la tematica della valenza probatoria, nel processo tributario, del bilancio societario.
Sulla possibilità in capo all’Agenzia delle Entrate di rettificare il bilancio di esercizio di una società di capitali, contestando i criteri di redazione utilizzati per far emergere la sussistenza di un debito tributario evaso o l’insussistenza di un credito domandato a rimborso, la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi in senso favorevole (Cass. 24 agosto 2018 n. 21106, C.T. Prov. Brescia 4 aprile 2018 n. 190/5/18).
La vicenda analizzata dalla pronuncia in commento riguardava un avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per presunto maggior reddito di impresa. La srl accertata aveva qualificato le somme riprese a tassazione, in sede di bilancio e di nota integrativa, a titolo di finanziamento dei soci (art. 2467 c.c.). Di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate, che aveva ritenuto le somme contributi per i soci e dunque, sopravvenienza attiva tassabile ai sensi dell’art. 88 del TUIR: da qui la ripresa a tassazione.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta l’erroneità della pronuncia di appello laddove questa, pur avendo dato atto della mancanza dei verbali assembleari aventi ad oggetto i pretesi finanziamenti dei soci, avrebbe poi omesso di trarne le dovute conseguenze in tema di tassabilità dei relativi importi, ritenendo ad essi equipollenti il bilancio e la nota integrativa, i quali, invece, costituirebbero mere dichiarazioni di scienza cui non sarebbe possibile attribuire alcun valore probatorio.
I giudici di legittimità, per valutare la scelta effettuata dalla società, constatano che, in materia di finanziamento soci, l’art. 2467 c.c. detta una regola di interpretazione (quella per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società) e una regola di giudizio (quella per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato).
In assenza di una norma di riferimento che detti una forma legale imposta per detti finanziamenti, prosegue la Cassazione, per valutare la corretta qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società, è necessario applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario e, quindi, osservare le risultanze del relativo bilancio.
Decisive le regole civilistiche
Depongono, in tal senso, alcune considerazioni di carattere generale.
In primo luogo, si constata che il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell’attività svolta nel relativo esercizio sociale.
Secondariamente, gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste.
Pertanto il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società.
Viene, quindi, ritenuta priva di rilevanza, per i fini che qui interessano, la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento, posto che la rilevanza del relativo vizio è prevalentemente endosocietaria, riguardando, in prima battuta, i rapporti tra soci e società.
A conferma di ciò, ancora una volta, soccorrono le regole civilistiche, in base alle quali l’eventuale vizio genetico dell’operazione endosocietaria, ivi compresa l’inesistenza del verbale assembleare, può essere sanata dai soci ex post attraverso la redazione di un verbale assembleare che tenga luogo di quello omesso entro l’esercizio successivo (art. 2379-bis c.c. applicabile in base al rinvio dell’art. 2479-ter c.c.).
In ogni caso, proseguono i giudici di Piazza Cavour, l’invalidità in qualunque modo declinata della deliberazione assembleare autorizzativa del finanziamento è sanata dall’avvenuta approvazione, da parte dei medesimi soci, del bilancio che di tale finanziamento tenga conto.
Alla luce di tali rilievi, la Cassazione conclude affermando che la mancanza dei verbali assembleari aventi ad oggetto i finanziamenti ai soci non è da considerarsi elemento decisivo per la corretta qualificazione di tali somme in quanto, in soccorso, possono essere valutati quali elementi decisivi le risultanze del bilancio e della Nota integrativa, che assumono un valore probatorio analogo.