/ Maria Francesca ARTUSI Sabato, 25 maggio 2019
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Per lungo tempo è stato escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze in materia di sicurezza che si verificano nell’apprestare il cantiere e nella esecuzione dei lavori poste unicamente a carico del datore di lavoro/appaltatore.
L’estensione di tale disciplina al committente, in un primo tempo, era stata giustificata dalla giurisprudenza solo quando il medesimo travalicava il ruolo di semplice conferimento delle opere, ingerendosi nell’organizzazione per la loro esecuzione. Successivamente la corresponsabilità del committente, affiancante quella del datore di lavoro e del direttore dei lavori, è stata posta in relazione alla diretta impartizione di direttive o al diretto conferimento di progetti che essi stessi siano fonte di pericolo ovvero quando egli abbia commissionato o consentito l’inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto parimenti pericolose, o ancora quando allo svolgimento di opere in un cantiere gestito dall’appaltante o su strutture o con strumentazioni che gli appartengono e che il medesimo abbia l’obbligo di mantenere in efficienza (Cass. n. 44131/2015 e Cass. n. 40922/2018).
II mutamento della disciplina interviene con l’introduzione del DLgs. 494/96, che definisce la figura del committente come colui per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione (art. 2 comma 1 lett. b) prima parte, richiamando anche l’art. 3 del DLgs. 626/1994, poi trasfusi negli artt. 26 e seguenti del DLgs. 81/2008) e precisa le responsabilità su di lui incombenti, che derivano sostanzialmente dalla violazione degli obblighi sull’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e da quelli inerenti alla cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione (art. 7 del DLgs. 626/94, ora art. 26 del DLgs. 81/2008).
Sulla scorta del quadro chiaramente delineato dalla citata pronuncia n. 44131/2015, la giurisprudenza più recente ha ritenuto che il principio generale, secondo cui il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, debba essere precisato nel senso che dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori con la conseguenza che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.
In tale linea interpretativa si pone anche la sentenza n. 23121 della Cassazione depositata ieri.
Nel caso di specie era stato contestato un omicidio colposo nei confronti dei condomini di uno stabile composto di quattro appartamenti che avevano conferito al titolare di una ditta specializzata l’incarico di rifacimento e di adeguamento dell’impianto elettrico della scala condominiale. Costui era deceduto proprio nell’esecuzione di tali lavori “per elettrocuzione” a causa della mancata installazione nell’impianto esistente dell’interruttore differenziale comunemente denominato “salvavita”, nonché di un adeguato “impianto di messa a terra” (nel senso che i conduttori elettrici presenti risultavano in parte sottodimensionati nella sezione e non aderenti alla normativa sia per tipologia che per colorazione utilizzata).
Ai fini della possibile responsabilità colposa dei condomini, rileva qui il rapporto contrattuale instaurato con chi eseguiva i lavori: la ditta in questione si era infatti obbligata ad eseguire la prestazione, oggetto del preventivo accettato dai condomini, senza vincolo di subordinazione, in virtù di quanto previsto dall’art. 2222 c.c.
Ciò che rileva – secondo la Cassazione – ai fini dell’assunzione della posizione di garanzia, sulla scorta dell’effettivo governo del rischio e delle finalità protettive che lo sorreggono, è il rapporto di committenza instaurato dai condomini direttamente nei confronti del titolare della ditta (non risultando peraltro la nomina di un amministratore di condominio), e ciò indipendentemente dagli obblighi previsti dalla legge a carico dei proprietari di ogni singolo appartamento dello stabile di adeguare gli impianti elettrici individuali ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge.
Alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale delineata, è dunque indispensabile accertare, in concreto, l’oggetto della prestazione d’opera, incombendo sull’esecutore i rischi propri inerenti alle specifiche lavorazioni contrattualmente assunte, mentre i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi sono imputabili al committente.