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Il decreto Crescita (D.L. 34/2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30.04 e in vigore dal 1.05.2019, ha disposto agevolazioni per le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (per esempio, ATECO 41.20.00) allo scopo esplicitato nella relazione illustrativa di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche completamente rinnovate, per avviare un processo di rigenerazione urbana. L'agevolazione consiste in una riduzione delle imposte ipo-catastali e dell'imposta di registro che vengono fissate a 200 euro l'una, per 600 euro totali.
Fino al 31.12.2021, cioè dal 1.05.2019 al 31.12.2021 per i trasferimenti di interi fabbricati in favore di imprese di costruzione o ristrutturazione, che entro i successivi 10 anni provvedano alla demolizione e ricostruzione e alienazione, conformemente alla normativa antisismica e in classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica (se consentita dalle norme urbanistiche), si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna.
In altre parole dallo stretto tenore letterale sembra di capire che:
• nel periodo segnalato si deve effettuare il trasferimento e poi, nei successivi 10 anni, deve esserci sia la demolizione che la ricostruzione che la successiva alienazione dei fabbricati;
• il fabbricato da trasferire deve essere intero, quindi non solo alcune parti;
• la ricostruzione deve avvenire rispettando le norme antisismiche e conseguendo la classe energetica A o B, potendo anche variare la volumetria preesistente (se consentito dalle vigenti norme urbanistiche);
• sono stabiliti vincoli soggettivi solo per il cessionario (acquirente) che deve appunto essere un'impresa di costruzione o ristrutturazione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, le relazioni tecnica e illustrativa forniscono informazioni ulteriori. In particolar modo, la relazione tecnica esordisce scrivendo che vengono introdotte agevolazioni relative alla cessione in permuta di immobili da parte di soggetti non IVA a favore di società che abbiano come attività esclusiva o prevalente la costruzione e il recupero e la rivendita di immobili. Perciò al posto della consueta seguente tassazione, prevista per i cedenti privati (9% dell'imposta di registro e 100 euro + 100 euro per le ipo-catastali), si avrebbe una tassazione fissa di 600 euro totali. Anche la relazione illustrativa sottintende che il cedente sia un soggetto privato, poiché riporta l'attuale regime di tassazione (sopra citato) prevista per i privati che cedano immobili.
Altra incongruenza si ritrova tra relazione tecnica e relazione illustrativa, dove nella prima si dispone che vengono introdotte agevolazioni relative alla cessione in permuta di immobili, pertanto sembrerebbe che la cessione possa avvenire soltanto in permuta e non con altre modalità, non essendoci la locuzione “anche”, mentre nella relazione illustrativa si legge “...acquistare, anche in permuta, interi stabili...”.
Per concludere, un'ulteriore specifica che si rinviene nella relazione illustrativa sta nella variazione oltre che volumetrica anche nella sagoma, dove invece nella disposizione normativa si legge solo della variazione volumetrica. Si auspicano futuri chiarimenti.
Il decreto Crescita (D.L. 34/2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30.04 e in vigore dal 1.05.2019, ha disposto agevolazioni per le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare (per esempio, ATECO 41.20.00) allo scopo esplicitato nella relazione illustrativa di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche completamente rinnovate, per avviare un processo di rigenerazione urbana. L'agevolazione consiste in una riduzione delle imposte ipo-catastali e dell'imposta di registro che vengono fissate a 200 euro l'una, per 600 euro totali.
Fino al 31.12.2021, cioè dal 1.05.2019 al 31.12.2021 per i trasferimenti di interi fabbricati in favore di imprese di costruzione o ristrutturazione, che entro i successivi 10 anni provvedano alla demolizione e ricostruzione e alienazione, conformemente alla normativa antisismica e in classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica (se consentita dalle norme urbanistiche), si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 200 euro ciascuna.
In altre parole dallo stretto tenore letterale sembra di capire che:
• nel periodo segnalato si deve effettuare il trasferimento e poi, nei successivi 10 anni, deve esserci sia la demolizione che la ricostruzione che la successiva alienazione dei fabbricati;
• il fabbricato da trasferire deve essere intero, quindi non solo alcune parti;
• la ricostruzione deve avvenire rispettando le norme antisismiche e conseguendo la classe energetica A o B, potendo anche variare la volumetria preesistente (se consentito dalle vigenti norme urbanistiche);
• sono stabiliti vincoli soggettivi solo per il cessionario (acquirente) che deve appunto essere un'impresa di costruzione o ristrutturazione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, le relazioni tecnica e illustrativa forniscono informazioni ulteriori. In particolar modo, la relazione tecnica esordisce scrivendo che vengono introdotte agevolazioni relative alla cessione in permuta di immobili da parte di soggetti non IVA a favore di società che abbiano come attività esclusiva o prevalente la costruzione e il recupero e la rivendita di immobili. Perciò al posto della consueta seguente tassazione, prevista per i cedenti privati (9% dell'imposta di registro e 100 euro + 100 euro per le ipo-catastali), si avrebbe una tassazione fissa di 600 euro totali. Anche la relazione illustrativa sottintende che il cedente sia un soggetto privato, poiché riporta l'attuale regime di tassazione (sopra citato) prevista per i privati che cedano immobili.
Altra incongruenza si ritrova tra relazione tecnica e relazione illustrativa, dove nella prima si dispone che vengono introdotte agevolazioni relative alla cessione in permuta di immobili, pertanto sembrerebbe che la cessione possa avvenire soltanto in permuta e non con altre modalità, non essendoci la locuzione “anche”, mentre nella relazione illustrativa si legge “...acquistare, anche in permuta, interi stabili...”.
Per concludere, un'ulteriore specifica che si rinviene nella relazione illustrativa sta nella variazione oltre che volumetrica anche nella sagoma, dove invece nella disposizione normativa si legge solo della variazione volumetrica. Si auspicano futuri chiarimenti.