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Gli indici sintetici di affidabilità (ISA) sono l’ennesimo strumento di compliance elaborato dall’Agenzia delle Entrate per consolidare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione: studi di settore in soffitta e debutto degli ISA per far emergere nuova base imponibile, premiare i contribuenti “affidabili” e accrescere la cooperazione tra contribuenti e Fisco. Così doveva essere, ma così non è. Come da copione, gli indici sintetici di affidabilità fiscale assumono connotazioni di grande incertezza. Il software non è ancora disponibile a circa un mese dalla prima scadenza prevista per il pagamento delle imposte e il provvedimento n. 126200, emanato dall’Agenzia delle Entrate il 10.05.2019, introduce nuovi adempimenti ridondanti a carico degli intermediari, ormai afflitti dal susseguirsi senza soluzione di continuità dei mille invii telematici. Il tempo stringe e gli addetti ai lavori, per l’acquisizione massiva dei dati che consente di assegnare il voto di fedeltà fiscale, dovranno:
- chiedere delega al Cassetto Fiscale qualora non vi abbiano già provveduto;
- ricevere apposita delega (per dati ISA) dai propri assistiti;
- inviare un file all’Agenzia Entrate con la lista dei contribuenti assistiti fornendo elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2018 o in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore 2018;
- conservare le deleghe cartacee per 10 anni;
- annotare giornalmente le deleghe acquisite in un apposito registro cronologico.
Solo terminato questo iter si potranno reperire le nuove informazioni che confluiranno nel modello ISA: non semplicemente dati contabili ed extracontabili a cui ci hanno abituato i buoni vecchi studi di settore, ma redditi degli ultimi 7 anni, dati INPS, coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto, ecc.
Evidente quindi che imprese e professionisti dovranno prendere confidenza con un nuovo strumento in un periodo già affannoso per scadenze e ancora storditi dall’avvento della fatturazione elettronica, dell’esterometro, dei corrispettivi tematici, dei cambiamenti (immediati o meno) apportati dal codice della crisi e chi più ne ha più ne metta. Inevitabili e condivisibili sono pertanto le reazioni di AIDC (Associazione italiana dottori commercialisti) e UNGDCEC (Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili) che, con un comunicato congiunto del 21.05.2019, hanno richiesto a gran voce una proroga (che si gradirebbe non postuma rispetto alla scadenza) del pagamento delle imposte. Proroga che si ritiene inevitabile se non si vuole che il dettato contenuto all’art. 3, c. 2 dello Statuto del contribuente rimanga lettera morta (“in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”).
Così, mentre in questi giorni diventa sempre più probabile lo spostamento della prima scadenza delle imposte al 20.07.2019 (ovviamente sempre nebulosa la platea dei contribuenti coinvolti), in tema di rinvii entra a gamba tesa anche il Consiglio Nazione dei commercialisti e degli esperti contabili con le richieste che il presidente ha inviato in due distinte lettere, rispettivamente al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Capo Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate. Un differimento “sostanziale” quello invocato dal Cndcec che dovrebbe concretizzarsi con "un intervento di natura normativa che disponga, con il necessario anticipo rispetto all’attuale scadenza, la proroga dei termini di versamento al 30.09.2019”.