/ Corinna COSENTINO Mercoledì, 15 maggio 2019
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I commercianti al minuto che si sono dotati tempestivamente dei nuovi registratori telematici non sono tenuti a metterli in servizio, ossia a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri anteriormente all’entrata in vigore del relativo obbligo. Nel caso di soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, l’obbligo non sussiste fino al 1° luglio 2019.
Tuttavia, qualora gli stessi decidano di effettuare i suddetti adempimenti su base volontaria, ad esempio mettendo in servizio i registratori a partire dal mese di maggio 2019, fino al 1° luglio non potranno considerarsi esonerati dalla registrazione dei corrispettivi e dovranno assicurare modalità uniformi di certificazione delle operazioni.
Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 139 di ieri, in riferimento a un soggetto che, svolgendo attività di ristorazione mediante diversi punti vendita, si interrogava sulla possibilità di procedere a una gestione differenziata della certificazione dei corrispettivi nei vari ristoranti. Nello specifico, l’interpellante chiedeva se fosse possibile, fino all’entrata in vigore dell’obbligo di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, installare gradualmente i registratori telematici nei punti vendita, cominciando a trasmettere i dati dei corrispettivi man mano che gli apparecchi fossero stati messi in servizio.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, la gestione “mista” dei punti vendita non è consentita. Ciò non significa, tuttavia, che gli esercenti non possano procedere a un adeguamento graduale dei loro registratori. Esemplificando, un soggetto con volume d’affari superiore a 400.000 euro può attivare i nuovi registratori telematici (senza metterli in servizio) anche anteriormente al 1° luglio 2019, continuando a certificare le operazioni al dettaglio mediante scontrino o ricevuta fiscale (ovvero mediante fattura, ove richiesta dal cliente).
Occorre, infatti, distinguere le fasi di “attivazione” e “messa in servizio” degli apparecchi. Un registratore si considera “attivato”, quando risulta censito al sistema dell’Agenzia delle Entrate e quando è associato alla partita IVA di un esercente; si considera “in servizio”, invece, quando ha effettuato almeno una trasmissione dei dati. Inoltre, la messa in servizio può essere programmata per un momento successivo all’attivazione e, fino a tale momento, l’apparecchio può essere utilizzato come registratore di cassa ai sensi della L. 18/83 (si vedano le specifiche tecniche allegate al provv. n. 182017/2016).
Richiamando l’esempio precedente, quand’anche l’esercente abbia censito e attivato i registratori anteriormente al 1° luglio 2019, non sarà tenuto a metterli in servizio prima di tale data. Con riguardo al caso oggetto dell’interpello, il soggetto passivo potrà dunque attivare i registratori dei diversi punti vendita anche in momenti differenti, senza che ciò abbia effetto sulle modalità di certificazione delle operazioni già applicate.
Fatte tali premesse, l’Agenzia aggiunge che la messa in servizio dei registratori telematici a partire da una data anteriore a quella fissata dall’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 può essere effettuata, comunque, su base volontaria.
Infatti, poiché la ratio delle nuove disposizioni è quella di “contrastare l’evasione fiscale mediante l’incentivazione e la semplificazione delle operazioni telematiche”, in assenza di espresse indicazioni contrarie, dovrebbe essere possibile, per un soggetto passivo IVA che effettua operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, procedere volontariamente alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anteriormente al 1° luglio 2019, purché nel rispetto dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 e delle regole tecniche di cui al provv. n. 182017/2016 (dunque, anche in mancanza dell’adesione al regime opzionale di cui al previgente art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015).
Fino al 1° luglio necessaria la registrazione dei corrispettivi
Tuttavia, precisa l’Agenzia, fino al 1° luglio 2019 tali adempimenti non potranno considerarsi sostitutivi degli obblighi di cui all’art. 24 comma 1 del DPR 633/72, per cui il soggetto interessato dovrà continuare a registrare i corrispettivi.
Inoltre, il soggetto che opterà per tale soluzione (in caso di gestione di più punti cassa in uno o più punti vendita) non potrà adempiere l’obbligo di certificazione dei corrispettivi in parte con la memorizzazione e la trasmissione telematica e in parte mediante l’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, essendo necessaria l’adozione di un’unica modalità di certificazione delle operazioni.