Prendere buona nota
Deducibilità integrale dell’IMU per gli immobili strumentali dal 2023
/ Luisa CORSO Venerdì, 14 giugno 2019
3-5 minuti
Nel corso dell’iter di conversione del DL 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. “DL crescita”) è stato, tra gli altri, approvato ieri, dalle Commissioni riunite V e VI della Camera, un emendamento all’art. 3, che interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
La modifica, ove venisse confermata, disporrebbe l’integrale deducibilità dell’imposta assolta in relazione agli immobili strumentali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (ovvero, dal periodo di imposta 2023 “solare”).
A tal fine, il primo periodo del comma 1 dell’art. 14 del DLgs. 23/2011, recante, nella formulazione attuale, il progressivo aumento, dal 2019 “solare”, della misura di deducibilità parziale, verrebbe sostituito dal seguente: “l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni”.
Resta ferma, invece, l’indeducibilità dell’imposta ai fini IRAP.
Si ricorda che il citato art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011 è stato oggetto di modifica ad opera dell’art. 3 del DL 34/2019 che, nella versione ante conversione, ha previsto le seguenti percentuali di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo:
- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”);
- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
- 70%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”).
Stando all’emendamento approvato, la formulazione dell’art. 3 verrebbe ora modificata, al fine di prevedere che la percentuale del 70% operi per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”) mentre dal 2023 “solare” – a regime – sarebbe previsto un ulteriore innalzamento del 30% con la conseguenza che la deducibilità dell’IMU diverrebbe integrale; non cambiano, invece, le percentuali di deducibilità parziale già previste, per i periodi di imposta precedenti.
Innalzamento progressivo dal 2019 al 2022
Analoghe percentuali di deducibilità operano per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
La nuova misura comporta effetti finanziari a fronte dei quali occorre reperire idonea copertura; lo stesso emendamento dispone quindi che il fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato di cui all’art. 1 comma 256 della L. 145/2018, sia ridotto di 435,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
Tra gli ulteriori emendamenti approvati, si segnala altresì quello riguardante la c.d. “mini IRES”, volto a disporre l’applicazione dell’aliquota IRES ridotta in misura pari al 20% a partire dall’anno d’imposta 2023 (riduzione di 4 punti percentuali).
La versione attualmente in vigore dell’art. 2 del DL 34/2019 prevede invece come aliquota “a regime” quella del 20,5% a partire dal 2022.
Deducibilità integrale dell’IMU per gli immobili strumentali dal 2023
/ Luisa CORSO Venerdì, 14 giugno 2019
3-5 minuti
Nel corso dell’iter di conversione del DL 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. “DL crescita”) è stato, tra gli altri, approvato ieri, dalle Commissioni riunite V e VI della Camera, un emendamento all’art. 3, che interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
La modifica, ove venisse confermata, disporrebbe l’integrale deducibilità dell’imposta assolta in relazione agli immobili strumentali a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (ovvero, dal periodo di imposta 2023 “solare”).
A tal fine, il primo periodo del comma 1 dell’art. 14 del DLgs. 23/2011, recante, nella formulazione attuale, il progressivo aumento, dal 2019 “solare”, della misura di deducibilità parziale, verrebbe sostituito dal seguente: “l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni”.
Resta ferma, invece, l’indeducibilità dell’imposta ai fini IRAP.
Si ricorda che il citato art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011 è stato oggetto di modifica ad opera dell’art. 3 del DL 34/2019 che, nella versione ante conversione, ha previsto le seguenti percentuali di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo:
- 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”);
- 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
- 70%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”).
Stando all’emendamento approvato, la formulazione dell’art. 3 verrebbe ora modificata, al fine di prevedere che la percentuale del 70% operi per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”) mentre dal 2023 “solare” – a regime – sarebbe previsto un ulteriore innalzamento del 30% con la conseguenza che la deducibilità dell’IMU diverrebbe integrale; non cambiano, invece, le percentuali di deducibilità parziale già previste, per i periodi di imposta precedenti.
Innalzamento progressivo dal 2019 al 2022
Analoghe percentuali di deducibilità operano per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.
La nuova misura comporta effetti finanziari a fronte dei quali occorre reperire idonea copertura; lo stesso emendamento dispone quindi che il fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato di cui all’art. 1 comma 256 della L. 145/2018, sia ridotto di 435,5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 250,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
Tra gli ulteriori emendamenti approvati, si segnala altresì quello riguardante la c.d. “mini IRES”, volto a disporre l’applicazione dell’aliquota IRES ridotta in misura pari al 20% a partire dall’anno d’imposta 2023 (riduzione di 4 punti percentuali).
La versione attualmente in vigore dell’art. 2 del DL 34/2019 prevede invece come aliquota “a regime” quella del 20,5% a partire dal 2022.