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Dichiarazioni al 30 novembre, ma non per tutti


/ Gianluca ODETTO Sabato, 29 giugno 2019
5-6 minuti

Con la conversione del DL 34/2019 diventano definitive le modifiche al calendario delle dichiarazioni dei redditi. L’art. 4-bis comma 2 del decreto, infatti, modifica l’art. 2 del DPR 322/98, il quale ora stabilisce che le dichiarazioni sono presentate:
- entro il 30 novembre dell’anno successivo, per i soggetti IRPEF;
- entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti IRES.

L’intervento operato dal legislatore:
- è strutturale (e non riguarda, quindi, le sole dichiarazioni da presentare nel 2019);
- diversamente da quanto previsto per la proroga dei versamenti, coinvolge indistintamente i contribuenti ISA e i contribuenti che non sono soggetti a tale metodologia statistica di controllo.

La proroga dei termini in esame non ha, però, carattere generalizzato. Pur non essendovi traccia, nei lavori parlamentari, delle motivazioni di questa scelta, il legislatore ha trascurato tutte le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni e scissioni), i cui termini si rinvengono negli artt. 5 e 5-bis del DPR 322/98, non oggetto di modifica.

Mentre, quindi, prima del DL 34/2019 vi era un lasso temporale di nove mesi a disposizione di tutti i contribuenti, che le dichiarazioni si riferissero ad un periodo ordinario o ad un periodo interessato da un’operazione straordinaria, ora la situazione si divarica: per le dichiarazioni ordinarie, infatti, si può beneficiare del maggior termine di undici mesi, mentre per le dichiarazioni straordinarie il termine rimane fermo a nove.

Questo fatto imporrà, nel prossimo autunno, qualche cautela supplementare alle società interessate da tali operazioni: per fare un semplice esempio, la società messa in liquidazione nel mese di novembre del 2018 dovrà continuare a presentare la dichiarazione del periodo 2018 “ante liquidazione” entro il 31 agosto 2019 (l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dello scioglimento, a norma dell’art. 5 comma 1 del DPR 322/98), e non quindi entro il 31 ottobre 2019. Dovrebbe invece rimanere fermo nel 30 novembre 2019 (in realtà si tratta del 2 dicembre, essendo il 30 novembre sabato) il termine per la presentazione della dichiarazione riferita al 2018 “post liquidazione”.

Altre questioni coinvolgono, ad esempio, la fusione.
In termini generali, la dichiarazione del periodo d’imposta antecedente a quello in cui si perfeziona l’operazione è presentata nei termini ordinari (potendosi, quindi, contare sul maggior temine di undici mesi stabilito in modo innovativo dal DL 34/2019): in queste situazioni, se la data di efficacia giuridica della fusione è antecedente alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione, la dichiarazione dell’incorporata è presentata dall’incorporante per contro dell’incorporata, giuridicamente estinta; diversamente, se la data di efficacia giuridica cade successivamente, la dichiarazione è presentata dall’incorporata.

Così, in presenza di una fusione con data di efficacia giuridica 17 ottobre 2019, con le nuove regole la dichiarazione del 2018 non sarebbe presentata dalla società incorporata (estinta al 30 novembre 2019); l’incorporata vi avrebbe invece provveduto in assenza dell’intervento del DL 34/2019, in quanto ancora in vita al 30 settembre 2019.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del periodo 2019 “ante fusione”, se l’operazione non è retrodatata, valgono come detto in pieno le vecchie regole. Riprendendo il medesimo esempio, in presenza di una operazione con efficacia stabilita nel 17 ottobre 2019, la dichiarazione del 2019 “ante fusione” è presentata entro il 31 luglio 2020 (l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello in cui si determinano gli effetti dell’operazione, a norma dell’art. 5-bis comma 2 del DPR 322/98), non potendosi contare sul maggior termine di undici mesi.

Quadro disomogeneo meritevole di un intervento di coordinamento

Vi sono poi casi (ad esempio, lo scioglimento di una società di persone senza la procedura formale di liquidazione) in cui si applicano i termini previsti dall’art. 2 del DPR 322/98: la snc o sas cessata senza formale liquidazione nell’ottobre del 2018 può, quindi, presentare la dichiarazione riferita al 2018 nel maggior termine del 30 novembre 2019.
Il quadro che si prospetta, come si vede, è disomogeneo, e probabilmente meritevole di un ulteriore intervento di coordinamento.

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