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Proroga dei versamenti con ISA anche per i regimi forfetario e di vantaggio


/ Michela DAMASCO Sabato, 29 giugno 2019
5-6 minuti

La proroga dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA), introdotta nel DL 34/2019, la cui legge di conversione è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riguarda anche i contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfetario previsto dall’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 convertito;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito il chiarimento ieri in serata, con la risoluzione n. 64, riportando la modifica introdotta nel DL 34/2019, anche se il testo non è ancora stato pubblicato in Gazzetta e non è ancora in vigore, in vista della scadenza del 30 giugno.

L’art. 12-quinquies del decreto “crescita”, infatti, inserito in sede di conversione, dispone la proroga, al 30 settembre 2019, dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019 a favore dei contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017 e che dichiarano ricavi i compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Queste misure si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR e possiedono i requisiti indicati.

A differenza delle proroghe degli scorsi anni relative a contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore, la disposizione di quest’anno risulta più ampia perché: ricomprende tutti i versamenti che scadono nel periodo 30 giugno-30 settembre 2019; non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

La nuova scadenza può così riguardare anche i soggetti IRES che rispettano le citate condizioni e che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno per effetto: della data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2018 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio); della data di chiusura del periodo d’imposta (soggetti “non solari”).

La norma del decreto “crescita” non prevede però espressamente che la proroga si applichi ai soggetti per cui operano cause di esclusione dagli ISA diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569 euro e ai contribuenti che applicano il regime di vantaggio ex art. 27 del DL 98/2011 e il regime forfetario ex L. 190/2014.
Con la risoluzione n. 64, l’Agenzia scioglie il dubbio, confermando quanto anticipato su Eutekne.info (si veda “Versamenti dei contribuenti con attività ISA al 30 settembre” del 22 giugno 2019), sulla base dei chiarimenti forniti in passato sulla proroga collegata agli studi di settore.

Dopo aver riepilogato la disposizione contenuta nel DL 34/2019, l’Agenzia ricorda che, con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018 sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) relativi a specifiche attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali. Tali indici si applicano a partire dal periodo di imposta 2018 e sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima revisione (si veda “In Gazzetta i primi indici di affidabilità fiscale” del 13 aprile 2018).

Partendo da questi presupposti, l’Amministrazione finanziaria precisa che il citato art. 12-quinquies del DL 34/2019, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Interessato anche chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA

Se ricorrono queste condizioni, come anticipato secondo l’Agenzia risulta quindi interessato dalla proroga anche chi applica il regime forfetario o di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari, chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

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