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Versamenti dei contribuenti con modello ISA al 30 settembre

Ieri 27/06 il decreto è stato approvato in via definitiva al Senato.


/ Massimo NEGRO Sabato, 22 giugno 2019
5-7 minuti

Ieri la Camera ha approvato, con 270 voti favorevoli, 33 contrari e 49 astenuti, il Ddl. di conversione del DL 34/2019, che deve quindi passare dal Senato per l'approvazione definitiva.
Il testo conferma la proroga al 30 settembre dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

A differenza delle proroghe che si sono succedute negli scorsi anni in relazione ai contribuenti che svolgevano attività interessate dagli studi di settore non viene prevista l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%.

Viene inoltre espressamente previsto, analogamente agli anni scorsi, che la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti aventi i suddetti requisiti.

Vediamo quali sono i soggetti ai quali non si aplicanpo gli ISA 
  • contribuenti nei regimi dei minimi
  • contribuenti nei regimi forfettari
  • contribuenti multi attività non rientranti nel medesimo ISA, qualora i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi totali
  • enti del terzo settore non commerciali
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • imprese sociali, società cooperative, consortili e consorzi che operano a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi
  • i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo di imposta.
 Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga, rimangono invece fermi i termini ordinari del prossimo 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) o del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario

Il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione di cui all’art. 20 del DLgs. 241/97, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:
- per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (il giorno 16 cade di sabato);
- per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato).

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del “DL crescita”, il prossimo 2 dicembre scadrà anche il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP 2019, da parte dei contribuenti con periodo d’imposta 2018 coincidente con l’anno solare. Modificando l’art. 2 del DPR 322/98, è stato infatti disposto il differimento, a regime, del termine di trasmissione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
- dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari” (termine che quest’anno, cadendo di sabato, slitta al 2 dicembre);
- dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

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