/ Alessandro COTTO Lunedì, 2 settembre 2019
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Nei mesi scorsi ha avuto un discreto risalto sugli organi di stampa la notizia dell’accertamento della Guardia di Finanza ad uno youtuber che avrebbe inquadrato i propri compensi fra i redditi derivanti dalla cessione di diritto d’autore, anziché tra quelli professionali.
La vicenda offre lo spunto per tornare su una questione che negli anni ha alimentato un certo dibattito in dottrina.
Con specifico riferimento alle imposte dirette, l’art. 53 comma 2 lett. b) del TUIR include tra i redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali.
A differenza dei redditi di lavoro autonomo in senso stretto di cui all’art. 53 comma 1, per i diritti d’autore opera una riduzione a titolo di deduzione forfetaria delle spese nella misura del 25% dei compensi, ovvero del 40% se i compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni.
Per questo, in presenza del requisito dell’abitualità (non infrequente nel caso di scrittori, pittori e musicisti), si pone il problema di definire il rapporto tra le due disposizioni.
Nel corso degli anni la dottrina che si è occupata della materia ha prospettato diverse soluzioni.
Secondo un primo orientamento, la fattispecie prevista dalla richiamata lett. b) sarebbe autonoma e includerebbe quindi i redditi derivanti dal godimento del risultato dell’attività dell’artista.
Per fare un esempio, il reddito derivante dalla cessione di un quadro da parte di un artista avrebbe natura di reddito di lavoro autonomo in senso stretto, mentre i corrispettivi derivanti dallo sfruttamento dell’immagine del quadro sarebbero redditi assimilati.
Altra parte della dottrina ritiene invece che, in presenza di un’attività abituale avente ad oggetto la creazione dell’opera protetta, tutto il reddito viene assorbito da quello di lavoro autonomo in senso stretto.
Tale impostazione sembrerebbe implicitamente condivisa dall’Amministrazione finanziaria, ad avviso della quale i compensi percepiti da un artista per la cessione dei diritti di autore relativamente a testi di programmi televisivi rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 53 comma 1 del TUIR (ris. 145/2007).
Diverso è il caso del professionista che si dedichi alla scrittura di libri e articoli sulle materie della professione, pur non essendo oggetto della professione la creazione di opere (si pensi ad un avvocato o ad un commercialista).
Come lascia intendere anche la circ. n. 58/2001 dell’Agenzia delle Entrate, i compensi per la cessione di tali scritti configurano un reddito derivante dalla cessione di diritto d’autore.
Nello stesso senso sembra deporre la C.T. Reg. Milano n. 1983/2019, Secondo la quale la cessione di materiale didattico da parte di un medico non è attività professionale, ma costituisce cessione di diritti d’autore.
Sempre a livello giurisprudenziale merita di essere segnalata la sentenza della Cassazione n. 16407/2003.
Nella fattispecie esaminata, i compensi di una nota presentatrice televisiva erano stati sdoppiati, da un lato veniva remunerata l’attività di show girl, dall’altra quella di autrice dei testi del programma televisivo.
Secondo i giudici, non vi è dubbio che in astratto debba distinguersi tra contratto avente ad oggetto la prestazione dell’artista ed il contratto concernente gli aspetti patrimoniali del diritto d’autore.
Nel nostro ordinamento la creatività propria dell’interpretazione non è riconosciuta, mentre lo è l’opera interpretata, con la conseguenza che la conduttrice di uno spettacolo televisivo non può essere considerata in automatico autrice dei testi.
Sulla base di queste premesse, la Cassazione avrebbe dovuto accogliere le ragioni del contribuente, ma – si legge nelle motivazioni – la sentenza della Commissione regionale impugnata si fondava sul presupposto, non contestato, che l’opera da interpretare fosse talmente priva di originalità al punto da potersi ritenere assorbita dalla mera prestazione artistica di conduzione.
A ben vedere, in materia di diritto d’autore il concetto di creatività non coincide con quelli di creazione, di novità assoluta, essendo sufficiente, ai fini della protezione, un atto creativo seppur minimo sufficiente di estrinsecazione all’esterno (Cass. n. 11953/1993). Pertanto, l’affermazione della Commissione regionale impugnata appare, in linea di principio, opinabile e la stessa Cassazione si premura di evidenziare che esula dall’esame della stessa Corte ogni aspetto relativo ad eventuali vizi di motivazione della decisione.
Quello che sembra invece rilevante ai fini in esame è la possibilità riconosciuta dalla sentenza di distinguere tra attività di conduzione e attività di scrittura dei testi.
In base a ciò, appare eccessivo escludere a priori che i redditi degli youtubers possano essere ricondotti alla categoria dei redditi di lavoro autonomo assimilati.
Naturalmente occorre avere riguardo all’attività in concreto svolta e agli schemi contrattuali che regolano i proventi pubblicitari, ma appare possibile, almeno in astratto, remunerare la “sceneggiatura” dei video pubblicati e considerare tali proventi cessione di diritti d’autore.