Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Per i soggetti ISA seconda rata degli acconti al 50%

Sabato, 26 ottobre 2019

L’art. 58 del DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, nella versione licenziata dal MEF e trasmessa a Palazzo Chigi, prevede la modifica, a regime, della misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

La modifica interessa soltanto i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019). In pratica, si tratta dei medesimi contribuenti che hanno beneficiato della proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti nel periodo 30 giugno 2019 - 30 settembre 2019. Per gli altri, resta ferma l’attuale bipartizione (40% e 60%).

Pertanto, se il provvedimento non subirà ulteriori modifiche, dal 2020 saranno tenuti a versare i suddetti acconti in due rate di pari importo tutti i contribuenti che, contestualmente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 64/2019):
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, risulteranno interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

La novità proposta esplica effetto anche sulla misura degli acconti dovuti per il 2019, atteso che il citato art. 58 fa “salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico”.

Per quanto la formulazione della disposizione appaia criptica, sulla scorta dei chiarimenti resi dalle relazioni di accompagnamento al DL (illustrativa e tecnica) è possibile affermare che, per i citati soggetti ISA, riguardo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (2019, per i soggetti “solari”):
- resta “salva” la prima rata di acconto versata in misura pari al 40% (non occorre, quindi, in ogni caso integrare il pagamento a suo tempo effettuato);
- la seconda rata è dovuta nella misura del 50%;
- in caso di versamento in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019 (soggetti “solari”), l’acconto è dovuto in misura pari al 90%.

Di fatto, quindi, per il 2019, in capo ai citati soggetti ISA, la misura degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive si riduce al 90%.

Ai fini di una maggiore comprensione di quanto sopra riportato, appare opportuno un esempio.
Si consideri un artigiano soggetto agli ISA che ha riportato, nel rigo RN34 del modello REDDITI 2019 PF, un importo pari a 2.000 euro e che determina l’acconto IRPEF 2019, in assenza di obblighi di ricalcolo, con il metodo storico.
La prima rata di acconto versata al 30 settembre 2019 ammonta a 800 euro (40% dell’acconto complessivamente dovuto, pari a 2.000). In assenza della modifica proposta, entro il 2 dicembre 2019 andrebbe versato il restante 60% (1.200 euro) o, il che è lo stesso, la differenza tra l’acconto complessivamente dovuto (2.000) e quanto versato a titolo di prima rata (800).

Per effetto della nuova disposizione, invece, gli 800 euro versati al 30 settembre 2019 vengono, di fatto, “cristallizzati” ed entro il 2 dicembre 2019 occorrerà pagare il 50% (anziché il 60%) dell’acconto complessivamente dovuto (cioè, 1.000 euro), per un totale di 1.800 euro (vale a dire, il 90% della base di computo dell’acconto).

Invariate le altre norme sul versamento degli acconti
Restano comunque invariate tutte le altre disposizioni in materia di acconti, prima tra tutte quella che prevede di effettuare il versamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della seconda rata qualora l’importo della prima non superi 103 euro (ex art. 17 comma 3 del DPR 435/2001).

Copyright 2019 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata
CONDIVIDI ARTICOLO

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...