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Buoni pasto: esenzione Irpef più bassa per i cartacei e più alta per gli elettronici

Buoni pasto: esenzione Irpef più bassa per i cartacei e più alta per gli elettronici
Buoni pasto: esenzione Irpef più bassa per i cartacei e più alta per gli elettronici


La bozza della legge di bilancio 2020 prevede l’aumento della soglia giornaliera di esenzione Irpef dei buoni elettronici che passa dagli attuali 7 € a 8 € giornalieri e la riduzione della suddetta soglia per i buoni cartacei che passa dagli attuali 5,29 € a 4 €.

Buoni pasto

I buoni pasto si caratterizzano per i seguenti aspetti.

DEFINIZIONE

Documento di legittimazione (cartaceo o elettronico) che dà diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società emittente i buoni, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro.

DESTINATARI

I buoni pasto sono utilizzati durante la giornata lavorativa (anche se domenicale o festiva):

  • dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto
  • dai soggetti che hanno instaurato con il cliente (datore di lavoro) un rapporto di collaborazione anche non subordinato (es. co.co.co, lavoro a progetto).

CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

L’art. 5 DPCM 18/11/2005 (attuativo della “Gestione dei servizi sostitutivi di mensa”) dispone che i buoni pasto:

  • consentono di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale
  • consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione alla società emittente
  • consente all’esercizio convenzionato di provare
  • non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro
  • sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale

BUONO PASTO ELETTRONICO

Consiste in una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati; il valore utilizzabile è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente. Permettendo un maggior controllo del corretto utilizzo del buono pasto (evita l’utilizzo di più buoni nella stessa giornata, l’utilizzo al di fuori di una mensa, la cessione a terzi, ecc.) è previsto particolare regime fiscale di favore.

 

Trattamento fiscale

Ai sensi dell’art. 51 c. 2 lett. c) TUIR:

“Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente):

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, ….

Risultano quindi esclusi dal reddito di lavoro dipendente i buoni pasto (prestazioni sostitutive di mensa):

  • fino all’importo € di 5,29 giornalieri per i buoni “cartacei”
  • fino ad € di 7,00 giornalieri per i buoni “elettronici”

al netto di quanto eventualmente addebitato al dipendente.

Legge di bilancio 2020

Dalle ultime bozze della legge di Bilancio 2020 emerge che dal 1° gennaio dovrebbero essere modificate le suddette soglie. In particolare i limiti quantitativi vengono:

  • aumentati per i buoni elettronici che passano dagli attuali 7 a 8 euro giornalieri.
  • diminuiti per quelli cartacei che passano da 5,29 euro giornalieri a 4 euro.

E’ evidente che il ritocco ha l’intento di incentivare l’utilizzo dei buoni in formato elettronico che presentano una maggiore tracciabilità.

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto

La bozza della legge di bilancio 2020 prevede, inoltre, espressamente un limite quantitativo giornaliero di 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

Fino ad oggi non era previsto in modo espresso un limite puntuale per questo tipo di indennità per il quale erano stati sollevati dubbi interpretativi tra gli operatori, i quali prudenzialmente avevano sempre ritenuto operante la soglia di 5,29 euro giornalieri riservata ai buoni pasto cartacei.

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