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Legge di Bilancio 2020: proroga super e iper ammortamento

Legge di Bilancio 2020: proroga super e iper ammortamento
Legge di Bilancio 2020: proroga super e iper ammortamento

Il DDL di Bilancio 2020 trasmesso al Senato prevede la proroga:

  • del super ammortamento per i beni materiali strumentali nuovi
  • dell’iper ammortamento per beni strumentalimateriali “Industria 4.0”.

Non viene modificato il precedente impianto normativo, prevedendo come unica modifica quelal del requisito temporale.

PROROGA SUPER AMMORTAMENTO

L’art. 1 del Decreto Crescita ha reintrodotto l’agevolazione del superammortamento secondo le regole della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) come applicate sul periodo d’imposta 2018, prevedendo, nel contempo, alcune modifiche.

NUOVO LIMITE TEMPORALE: sono agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati nel periodo:

    • dal 1/04/2019 al 31/12/2019
    • entro il 30/06/2020, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione
Nota: per individuare il momento di effettuazione dell’investimento occorre applicare il principio si competenza, ex art. 109 Tuir anche per i soggetti che applicano la “derivazione rafforzata”: consegna dei beni; ultimazione prestazione o accettazione SAL; ecc.

NUOVO LIMITE DI AGEVOLAZIONE: la maggiorazione è applicabile per gli investimenti agevolabili

  • fino ad un importo massimo dell’investimento di €. 2.500.000.

Nota: dal tenore letterale della norma, si deve ritenere che:

  • il plafond di investimenti massimo è unitario, estendendosi anche a quelli effettuati al 30/06/2020
  • la maggiorazione va calcolata solo su un costo storico pari a €. 2,5 mil., anche se relativo ad un unico investimento
  • spetta al contribuente decidere su quale beni applicare la maggiorazione (presumibilmente quelli con coefficiente fiscale di ammortamento più elevato).

NEW - Il DDL di bilancio 2020 interviene esclusivamente sul requisito temporale, prevedendo che siano agevolati gli acquisti "effettuati" 

  • dal 1/01/2020 al 31/12/2020
  • entro il 30/06/2021, purché al 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.

EXCURSUS TEMPORALE

INVESTIMENTI EFFETTUATI

MAGGIO-RAZIONE

MASSI-MALE

Rif. norm.

dal 15/10/2015 al 31/12/2016

40%

-

L. 208/15

  • dal 1/01/2017 al 31/12/2017
  • dal 01/01/2018 al 30/06/201purché entro il 31/12/2017 si perfezioni il contratto (di vendita/leasing) sia pagato il 20% di acconto/maxicanone.

Art. 1 c. 8 L. 232/2016

  • dal 1/01/2018 al 31/12/2018
  • dal 01/01/2019 al 30/06/2019purché entro il 31/12/2018 si perfezioni il contratto (di vendita/leasing) e sia pagato il 20% di acconto/maxicanone.

30%

-

Art. 1 c. 29 e 34 L 145/2018

  • dal 01/01/2019 al 31/03/2019

NESSUNA AGEVOLAZIONE

  • dal 1/04/2019 al 31/12/2019
  • dal 01/01/2020 al 30/06/2020purché entro il 31/12/2019 si perfezioni il contratto (di vendita/leasing) e sia pagato il 20% di acconto/maxicanone.

30%

2,5 MIL.

Art. 1 DL 34/2019

  • dal 1/01/2020 al 31/12/2020
  • entro il 30/06/2021, purché al 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.
30%2,5 MIL. DDL di Bilancio 2020

L’agevolazione si applica, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata), nei confronti:

  • dei titolari di reddito di impresa (inclusi enti non commerciali per l’eventuale attività commerciale)
  • dei lavoratori autonomi (inclusi “studi associati”)

MINIMI: l’agevolazione spetta anche ai contribuenti minimi, che possono dedurre nell’anno del pagamento il costo “maggiorato” del bene.

ESCUSI: l’agevolazione non si applica in caso di determinazione forfettaria del reddito:

  • contribuenti in regime forfettario
  • imprese marittime che applicano la “Tonnage tax”.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL BENE

Il beneficio spetta:

  • per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing
  • per i beni realizzati in economia o mediante contratto di appalto a terzi.

CASI PARTICOLARI

Nei seguenti casi l’agevolazione tiene conto di alcune particolarità:

SPETTANZA

CONCEDENTE

UTILIZZATORE

LEASING

NO

SI (quale maggiorazione del canone)

NOLEGGIO

SI (se l’attività è prevalente)

NO

COMODATO

SI (se il costo è inerente)

NO


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