
Il DDL di Bilancio 2020 trasmesso al Senato prevede la proroga:
- del super ammortamento per i beni materiali strumentali nuovi
- dell’iper ammortamento per beni strumentalimateriali “Industria 4.0”.
Non viene modificato il precedente impianto normativo, prevedendo come unica modifica quelal del requisito temporale.
PROROGA SUPER AMMORTAMENTO
L’art. 1 del Decreto Crescita ha reintrodotto l’agevolazione del superammortamento secondo le regole della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) come applicate sul periodo d’imposta 2018, prevedendo, nel contempo, alcune modifiche.
NUOVO LIMITE TEMPORALE: sono agevolati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati nel periodo:
- dal 1/04/2019 al 31/12/2019
- o entro il 30/06/2020, purché al 31/12/2019 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione
NUOVO LIMITE DI AGEVOLAZIONE: la maggiorazione è applicabile per gli investimenti agevolabili
- fino ad un importo massimo dell’investimento di €. 2.500.000.
Nota: dal tenore letterale della norma, si deve ritenere che:
- il plafond di investimenti massimo è unitario, estendendosi anche a quelli effettuati al 30/06/2020
- la maggiorazione va calcolata solo su un costo storico pari a €. 2,5 mil., anche se relativo ad un unico investimento
- spetta al contribuente decidere su quale beni applicare la maggiorazione (presumibilmente quelli con coefficiente fiscale di ammortamento più elevato).
NEW - Il DDL di bilancio 2020 interviene esclusivamente sul requisito temporale, prevedendo che siano agevolati gli acquisti "effettuati"
- dal 1/01/2020 al 31/12/2020
- o entro il 30/06/2021, purché al 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento per almeno il 20% del costo di acquisizione.
EXCURSUS TEMPORALE INVESTIMENTI EFFETTUATI | MAGGIO-RAZIONE | MASSI-MALE | Rif. norm. |
dal 15/10/2015 al 31/12/2016 | 40% | - | L. 208/15 |
| Art. 1 c. 8 L. 232/2016 | ||
| 30% | - | Art. 1 c. 29 e 34 L 145/2018 |
| NESSUNA AGEVOLAZIONE | ||
| 30% | 2,5 MIL. | Art. 1 DL 34/2019 |
| 30% | 2,5 MIL. | DDL di Bilancio 2020 |
L’agevolazione si applica, a prescindere dal regime contabile adottato (contabilità ordinaria o semplificata), nei confronti:
- dei titolari di reddito di impresa (inclusi enti non commerciali per l’eventuale attività commerciale)
- dei lavoratori autonomi (inclusi “studi associati”)
MINIMI: l’agevolazione spetta anche ai contribuenti minimi, che possono dedurre nell’anno del pagamento il costo “maggiorato” del bene.
ESCUSI: l’agevolazione non si applica in caso di determinazione forfettaria del reddito:
- contribuenti in regime forfettario
- imprese marittime che applicano la “Tonnage tax”.
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEL BENE
Il beneficio spetta:
- per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing
- per i beni realizzati in economia o mediante contratto di appalto a terzi.
CASI PARTICOLARI
Nei seguenti casi l’agevolazione tiene conto di alcune particolarità:
SPETTANZA | CONCEDENTE | UTILIZZATORE |
LEASING | NO | SI (quale maggiorazione del canone) |
NOLEGGIO | SI (se l’attività è prevalente) | NO |
COMODATO | SI (se il costo è inerente) | NO |