Fonte: Eutekne.info
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle risposte a interpello nn. 492, 495 e 497 di ieri, fornendo chiarimenti in merito al regime degli impatriati con riferimento a specifiche fattispecie, ha analizzato anche l’evoluzione normativa dell’agevolazione ed ha precisato, tra l’altro, che tale regime deve essere applicato in maniera uniforme per l’intera durata dell’agevolazione.
In estrema sintesi, l’art. 16 del DLgs. 147/2015 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati. Tale disposizione è stata oggetto di modifiche normative ad opera dell’art. 5 del DL 30 aprile 2019 n. 34 conv. (in vigore dal 1° maggio 2019), che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 5, “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
L’Agenzia ha quindi precisato che nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta 2019 (ovvero, entro il 2 luglio 2019), occorre fare riferimento all’art. 16 del DLgs. n. 147/2015 nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Posto che si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. art. 16, comma 3 del DLgs. n. 147/2015), l’Agenzia – nella risposta n. 492 (e 497) – ha chiarito che “l’applicazione dell’agevolazione deve essere uniforme per l’intero arco temporale dei cinque anni previsti dalla normativa”.
Tale precisazione dovrebbe quindi essere intesa nel senso che qualora un soggetto sia rientrato fiscalmente in Italia nel periodo d’imposta 2019 e soddisfi le condizioni richieste, lo stesso dovrà applicare per tutti i 5 periodi d’imposta di durata dell’agevolazione la medesima misura del beneficio, vale a dire il 50%, non potendo quindi beneficiare dell’agevolazione come modificata dal DL 34/2019.
In senso conforme, l’interpello DRE Lombardia n. 904-1304/2019 ha infatti affermato che il contribuente “non potrà fruire, nemmeno a partire dall’anno di imposta 2020, dei benefici previsti dall’articolo 16 citato, come modificato dal D.L. 34/2019 (detassazione del 70% ed ulteriore estensione del beneficio agli ulteriori 5 anni), in quanto per espressa disposizione normativa (art. 5 comma 2 del D.L. 34/2019) ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno d’imposta 2020, come il contribuente istante, continuano ad applicarsi le previsioni contenute nella versione dell’articolo 16 del d.lgs. 147/2015 antecedente alle modifiche operate del citato decreto n. 34 del 2019” (si veda “Regime degli impatriati per chi è stato assunto dalla capogruppo italiana” del 4 novembre).
Pertanto, per i soggetti che sono rientrati prima del 2020 non è possibile applicare, nemmeno soltanto a partire dal 2020, il regime degli impatriati con la differente misura della detassazione al 70%, né l’estensione dell’agevolazione per ulteriori 5 anni in presenza dei requisiti richiesti (ad esempio, figli a carico o acquisto di immobile residenziale; cfr. art. 16 comma 3-bis del DLgs. 147/2015).
In caso di mancata iscrizione all’AIRE rilevano le convenzioni
In merito, invece, al comma 5-ter del DLgs. 147/2015, relativo alla mancata iscrizione all’AIRE e al requisito della residenza in altro Stato ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 497, chiarisce che tale disposizione, che trova applicazione qualora il periodo di iscrizione all’AIRE risulti insufficiente o detta iscrizione non risulti affatto, riguarda non solo i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, ma anche quelli che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo d’imposta 2019.
La ratio di tale norma è, infatti, volta a valorizzare la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (nello stesso senso la risposta n. 495).
Nella risposta n. 492, relativa ad un soggetto distaccato e poi rientrato, viene affermato che il rientro in Italia con la qualifica di “quadro” non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di “impiegato”. Il soggetto può quindi beneficiare del regime degli impatriati, posto che in tal modo assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle risposte a interpello nn. 492, 495 e 497 di ieri, fornendo chiarimenti in merito al regime degli impatriati con riferimento a specifiche fattispecie, ha analizzato anche l’evoluzione normativa dell’agevolazione ed ha precisato, tra l’altro, che tale regime deve essere applicato in maniera uniforme per l’intera durata dell’agevolazione.
In estrema sintesi, l’art. 16 del DLgs. 147/2015 ha introdotto il regime speciale per lavoratori impatriati. Tale disposizione è stata oggetto di modifiche normative ad opera dell’art. 5 del DL 30 aprile 2019 n. 34 conv. (in vigore dal 1° maggio 2019), che trovano applicazione, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 5, “a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, pertanto, sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
L’Agenzia ha quindi precisato che nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta 2019 (ovvero, entro il 2 luglio 2019), occorre fare riferimento all’art. 16 del DLgs. n. 147/2015 nella formulazione vigente fino al 30 aprile 2019, secondo cui al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.
Posto che si tratta di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo d’imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi (cfr. art. 16, comma 3 del DLgs. n. 147/2015), l’Agenzia – nella risposta n. 492 (e 497) – ha chiarito che “l’applicazione dell’agevolazione deve essere uniforme per l’intero arco temporale dei cinque anni previsti dalla normativa”.
Tale precisazione dovrebbe quindi essere intesa nel senso che qualora un soggetto sia rientrato fiscalmente in Italia nel periodo d’imposta 2019 e soddisfi le condizioni richieste, lo stesso dovrà applicare per tutti i 5 periodi d’imposta di durata dell’agevolazione la medesima misura del beneficio, vale a dire il 50%, non potendo quindi beneficiare dell’agevolazione come modificata dal DL 34/2019.
In senso conforme, l’interpello DRE Lombardia n. 904-1304/2019 ha infatti affermato che il contribuente “non potrà fruire, nemmeno a partire dall’anno di imposta 2020, dei benefici previsti dall’articolo 16 citato, come modificato dal D.L. 34/2019 (detassazione del 70% ed ulteriore estensione del beneficio agli ulteriori 5 anni), in quanto per espressa disposizione normativa (art. 5 comma 2 del D.L. 34/2019) ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell’anno d’imposta 2020, come il contribuente istante, continuano ad applicarsi le previsioni contenute nella versione dell’articolo 16 del d.lgs. 147/2015 antecedente alle modifiche operate del citato decreto n. 34 del 2019” (si veda “Regime degli impatriati per chi è stato assunto dalla capogruppo italiana” del 4 novembre).
Pertanto, per i soggetti che sono rientrati prima del 2020 non è possibile applicare, nemmeno soltanto a partire dal 2020, il regime degli impatriati con la differente misura della detassazione al 70%, né l’estensione dell’agevolazione per ulteriori 5 anni in presenza dei requisiti richiesti (ad esempio, figli a carico o acquisto di immobile residenziale; cfr. art. 16 comma 3-bis del DLgs. 147/2015).
In caso di mancata iscrizione all’AIRE rilevano le convenzioni
In merito, invece, al comma 5-ter del DLgs. 147/2015, relativo alla mancata iscrizione all’AIRE e al requisito della residenza in altro Stato ai sensi delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 497, chiarisce che tale disposizione, che trova applicazione qualora il periodo di iscrizione all’AIRE risulti insufficiente o detta iscrizione non risulti affatto, riguarda non solo i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, ma anche quelli che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia entro il periodo d’imposta 2019.
La ratio di tale norma è, infatti, volta a valorizzare la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (nello stesso senso la risposta n. 495).
Nella risposta n. 492, relativa ad un soggetto distaccato e poi rientrato, viene affermato che il rientro in Italia con la qualifica di “quadro” non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di “impiegato”. Il soggetto può quindi beneficiare del regime degli impatriati, posto che in tal modo assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.