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Un mese di tempo per regolarizzare le srl senza controlli

Sabato, 16 novembre 2019

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Salvo proroghe, tra un mese scadrà il termine che il legislatore ha concesso alle srl che superano i nuovi parametri per provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore legale.
Anche se sul fronte dei numeri si susseguono versioni contrastanti, è certo che le società coinvolte saranno decine di migliaia, con un impatto sull’attività professionale tutt’altro che trascurabile.

Si ricorda che l’art. 2-bis comma 2 del DL 32/2019 convertito ha fissato i parametri per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di srl, di cui all’art. 2477 comma 2 lett. c) c.c., in:
- 4 milioni di euro, per il totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
- 4 milioni di euro per i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 20 unità per i dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Restano ferme tutte le ulteriori previsioni dell’art. 2477 c.c. come ridisegnato dall’art. 379 del DLgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi). In particolare, l’obbligo di nomina sorge al superamento, per due esercizi consecutivi, anche di uno solo dei parametri indicati (non necessariamente lo stesso), mentre cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non sia superato alcuno dei predetti limiti.

Seppure la tecnica normativa dell’intervento operato dal DL 32/2019 abbia sollevato qualche dubbio circa la effettiva decorrenza della novità, resta la chiara volontà legislativa di spingere le srl che negli esercizi 2017 e 2018 abbiano superato anche uno solo dei parametri indicati a provvedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore entro il prossimo 16 dicembre, adeguando, se necessario, lo statuto (cfr. l’art. 379 comma 3 del DLgs. 14/2019).

Tali “controllori”, infatti, una volta entrato in vigore il Codice della crisi (ad agosto 2020), saranno chiamati a verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione ed a segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi (art. 14 del DLgs. 14/2019).

I “controllori” già esistenti, allora, al pari di quelli da nominare in ragione dei nuovi limiti di riferimento devono, fin da subito, sollecitare gli amministratori nell’adempimento dell’obbligo di istituire adeguati assetti societari, loro imposto dal vigente nuovo art. 2086 comma 2 c.c., assicurando, così, che tutto sia pronto per quando il Codice della crisi sarà pienamente operativo (cfr. la Relazione illustrativa, che sottolinea come le modifiche del codice civile abbiano una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta).

L’ampliamento dei soggetti interessati dall’obbligo in questione pone ancora una volta il problema della corretta individuazione dei compensi per l’organo di controllo, talvolta avvertiti dalle società come inutile balzello, spesso considerati inadeguati dai professionisti in ragione dell’ampiezza delle attività richieste e del rischio illimitato che sono chiamati ad assumere.

A tal riguardo, occorre considerare che, se l’assemblea non dovesse provvedere alla nomina, la norma prevede l’intervento del Tribunale, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.
In tal caso è lecito attendersi che il Tribunale disponga anche in ordine ai relativi compensi, applicando il DM 140/2012, che consente di determinare i compensi dei professionisti da parte dell’organo giurisdizionale, in assenza di accordo tra le parti.

In particolare, ipotizzando uno statuto che faccia riferimento al solo collegio sindacale, il predetto DM (art. 29) prevede un compenso da calcolarsi sulla sommatoria di ricavi e di attività con una base che, fino a 5 milioni di euro, varia da 6.000 a 8.000 euro a componente e prevede un aumento fino al 50% per il presidente del collegio sindacale. A ciò, peraltro, stante la prevalente ricostruzione che ritiene sempre necessaria, in presenza di obbligo di controlli, l’attività di revisione legale, si dovrebbero aggiungere i compensi per il soggetto “esterno” che sarà incaricato di svolgere anche tale funzione.

Detto criterio, comunque, ancorché passibile di modifiche (si veda “Per i sindaci compenso non inferiore a 4 mila euro” del 2 agosto 2019), potrebbe essere utilizzato come parametro anche in assenza di un intervento del Tribunale, ove la nomina venga disposta direttamente dall’assemblea della società.

Resta, infine, da chiedersi se l’organo giurisdizionale, chiamato dalla norma a sostituire l’assemblea nella designazione dell’organo di controllo, vorrà optare, ove possibile, per la nomina del solo revisore legale, atteso che tale soluzione, connotata dall’assenza di un controllo di legalità, è da taluni ritenuta non in grado di assicurare la necessaria “adeguatezza” dell’assetto societario, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.

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