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Conservazione telematica delle dichiarazioni fiscali con firma digitale


/ Massimo NEGRO Venerdì, 13 dicembre 2019
5-6 minuti

L’intermediario abilitato che ha trasmesso in via telematica le dichiarazioni fiscali dei propri clienti può utilizzare anche la posta elettronica per rilasciare al contribuente la dichiarazione trasmessa. Il contribuente che ha ricevuto in via telematica dall’intermediario la dichiarazione, se è in possesso di una firma digitale può conservarla esclusivamente in formato digitale, diversamente deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa. Sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 518, pubblicata ieri, 12 dicembre.

Ai sensi dell’art. 3 comma 6 del DPR 322/98, gli intermediari abilitati, entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, devono infatti rilasciare al contribuente:
- la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate;
- la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante il ricevimento della dichiarazione trasmessa in via telematica, ai fini della prova della presentazione della dichiarazione.

Il successivo comma 9 stabilisce che il contribuente deve conservare, per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73, ed esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria:
- la dichiarazione trasmessa in via telematica, direttamente o tramite intermediario, redatta su modello conforme a quello approvato e debitamente sottoscritta dal contribuente stesso;
- i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre e trasmettere la dichiarazione (es. impegno alla trasmissione telematica e copia della ricevuta di ricezione dell’Amministrazione finanziaria).

A loro volta, gli intermediari abilitati devono conservare, anche su supporti informatici, sempre per il periodo previsto dall’art. 43 del DPR 600/73, una copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione (art. 3 comma 9-bis del DPR 322/98).

Riprendendo i chiarimenti forniti nella risposta ad interpello n. 97 pubblicata il 6 dicembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che la dichiarazione che è stata trasmessa telematicamente può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet, precisando che, in alternativa, può essere inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo. L’Agenzia chiarisce inoltre che la scelta fra l’invio per posta elettronica ordinaria o certificata può essere lasciata alla libera determinazione delle parti.

Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della dichiarazione da parte del contribuente, l’Agenzia precisa che, una volta ricevuta la dichiarazione, il contribuente può conservarla anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del DLgs. 5 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

Il contribuente può quindi tenere memoria su supporti informatici della dichiarazione presentata, ma deve stamparla e firmarla in modo da poterla esibire su richiesta dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Qualora il contribuente, invece, intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto dell’art. 2 del DM 17 giugno 2014 e dell’art. 20, comma 1-bis del CAD, secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o da una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.

Firma del contribuente sulla copia dell’intermediario non necessaria

Viene inoltre ribadito (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2007 n. 298 § 1, 8 agosto 2008 n. 354 e 30 luglio 2009 n. 194) che:
- la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato dallo stesso;
- la copia conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione telematica può non riprodurre la sottoscrizione del contribuente.

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