Ha avuto nei giorni scorsi un notevole risalto sulla stampa un emendamento al Ddl. di bilancio 2020 presentato dai relatori in Commissione Bilancio del Senato che limita l’esenzione dall’IMU prevista per l’abitazione principale a una sola unità immobiliare del nucleo familiare dal prossimo anno. L’esito dell’emendamento non è ancora certo, atteso che il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha espresso la sua contrarietà.
Attualmente, l’art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011 definisce l’abitazione principale come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
In altre parole, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU, è necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
- vi dimorino abitualmente;
- vi abbiano la propria residenza anagrafica.
La disposizione sarebbe riproposta in maniera identica nel Ddl. di bilancio 2020 in corso di approvazione.
L’art. 13 comma 2 menzionato stabilisce poi che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Quindi, l’esenzione IMU si applica a un solo immobile se i componenti dello stesso nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune.
Nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, invece, in presenza sempre delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, l’esenzione IMU può riguardare entrambi gli immobili (in tal senso si è espresso il Min. Economia e Finanze nella circ. 18 maggio 2012 n. 3/DF e nelle risposte 20 gennaio 2014).
Fino ad oggi, quindi, se il marito dimora e risiede nell’immobile A sito nel Comune di Aosta e la moglie dimora e risiede nell’immobile B sito nel Comune di Torino, entrambi gli immobili sono esenti dall’IMU e dalla TASI (ad eccezione delle unità immobiliari accatastate in A/1, A/8 e A/9).
Con riguardo a quest’ultima fattispecie (due unità immobiliari situate in Comuni diversi e destinate ad abitazione principale da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare), dal prossimo anno (2020), potrebbe arrivare una restrizione da parte della legge di bilancio 2020 che vorrebbe limitare i comportamenti evasivi dei contribuenti.
Se per alcuni nuclei familiari il possesso di due diversi immobili è conseguenza delle reali necessità di trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative, in altri casi i coniugi potrebbero aver separato la residenza con l’intento di evadere il tributo.
Si pensi, ad esempio, alle case al mare o in montagna nelle quali uno dei due coniugi ha posto la propria residenza anagrafica, confidando sulla mancanza dei controlli da parte dei Comuni. In ogni caso, infatti, gli enti locali possono individuare questi comportamenti evasivi attivando procedure che consentano di accertare la sussistenza del requisito della dimora abituale. Requisito quest’ultimo che, unitamente a quello della residenza, consente di qualificare l’immobile come abitazione principale ai fini dell’imposta municipale e, conseguentemente, determina il diritto a beneficiare dell’esenzione IMU.
Con il citato emendamento, in particolare, eliminando le parole “situati nel territorio comunale” la norma contenuta nella legge di bilancio 2020 che conterrà la disciplina dell’IMU dal 1° gennaio 2020 diventerebbe la seguente: “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l’abilitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
Ove l’emendamento venisse approvato, l’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale spetterebbe, in ogni caso, soltanto per un immobile dello stesso nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli immobili siano o meno ubicati nel territorio dello stesso Comune. Ad esempio, se il marito dimora e risiede nell’immobile A sito nel Comune di Aosta e la moglie dimora e risiede nell’immobile B sito nel Comune di Torino, l’esenzione dall’IMU spetterebbe, dal 2020, soltanto per uno dei due immobili, anche qualora la separazione da parte dei coniugi delle rispettive residenze (e dimore abituali) fosse conseguenza di effettive necessità, quali sono quelle lavorative.