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Resta il controllo del committente sul versamento diretto delle ritenute

Gli emendamenti al DL 124/2019, approvati dalla Commissione Finanze della Camera, hanno quasi integralmente riscritto l’art. 4 relativo al versamento delle ritenute negli appalti. Resta confermata l’applicazione della norma a decorrere dal 1° gennaio 2020 e il divieto di versare le ritenute compensando propri crediti nel modello F24.

È stato, in particolare, ridotto l’ambito applicativo della norma introducendo un doppio limite, laddove viene previsto che il nuovo art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applichi ai committenti sostituti d’imposta e residenti nel territorio dello Stato che affidino il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa attraverso “contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo”.
Il nuovo obbligo è, quindi, circoscritto ai contratti in cui l’esecuzione dell’opera o la prestazione di servizio viene realizzata attraverso l’attività lavorativa eseguita presso la sede e con i beni strumentali del committente. Di fatto, restano esclusi, ad esempio, i condomini.

Nella nuova formulazione, inoltre, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati vengono determinate e operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, la quale è anche tenuta al versamento delle medesime dovendo provvedervi, in caso di più commesse, con distinte deleghe per ciascun committente. Conseguentemente cambia il ruolo del committente, non più obbligato a eseguire il versamento delle ritenute, ma tenuto a svolgere un ruolo di “controllo”.

A tal fine, l’attuale formulazione dell’art. 4 del DL 124/2019 prevede che il committente, nei cinque giorni successivi al termine per il versamento delle ritenute, riceva dall’impresa sia gli F24 quietanzati, a dimostrazione del pagamento delle ritenute per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o per la prestazione del servizio, sia l’elenco nominativo dei medesimi, con il dettaglio per ciascuno delle ore di lavoro prestate, dell’ammontare della retribuzione corrisposta, del dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente e la separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente.

Anche dopo gli emendamenti, il committente continua a essere chiamato a rilevanti adempimenti richiesti solo per permettere all’Erario di contrastare gli omessi versamenti delle ritenute. Infatti, oltre al ruolo di controllo, la nuova norma prevede che il committente, in caso di inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, debba sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, o del minore importo dovuto dall’impresa per le ritenute non versate, e debba comunicare entro 90 giorni tale inadempimento all’Agenzia delle Entrate competente.

Nuove sanzioni per il committente
Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi previsti a suo carico sarà tenuto a pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle medesime.

La norma emendata limita la possibilità di disapplicare l’art. 17-bis del DLgs. 241/97, laddove la subordina alla circostanza che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:
- sia in attività da almeno tre anni (mentre prima erano cinque), sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

I requisiti richiesti per poter disapplicare il nuovo obbligo appaiono maggiori rispetto a prima. Infatti, se da una parte viene richiesto  il requisito che l’impresa sia in attività da tre anni, mentre prima erano richiesti cinque anni, dall’altra occorre anche che l’impresa sia in regola con gli obblighi dichiarativi, requisito non previsto nella formulazione precedente, e che rispetti un ulteriore requisito in termini di ammontare dei versamenti eseguiti nel periodo triennale considerato. Nella precedente formulazione, tale requisito era previsto come alternativo al requisito temporale. Resta, invece, confermato il requisito ulteriore relativo a eventuali ruoli a carico dell’impresa.
Si ritiene che la nuova norma continui a incidere sui committenti in modo ancora molto invasivo.

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