/ Pamela ALBERTI e Massimo NEGRO Martedì, 14 gennaio 2020
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Il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non dovrebbe essere subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge.
In merito alle modalità di utilizzo dell’agevolazione, l’art. 1 comma 191 della L. 160/2019 dispone che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (quindi anche dai soggetti in regime forfetario), prevedendo tuttavia alcuni vincoli temporali.
In particolare, per i beni materiali, sia “ordinari” (vale a dire quelli che erano oggetto del super-ammortamento) sia quelli “4.0” di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 (che erano oggetto di iper-ammortamento), il credito d’imposta è ripartito in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno). Per i soli investimenti in beni immateriali (quelli di cui all’Allegato B alla L. 232/2016) è ripartito invece in tre quote annuali (1/3 all’anno).
Nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari”, il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Pertanto, ad esempio, in caso di acquisto di un bene materiale strumentale “ordinario” di costo pari a 500.000 euro con entrata in funzione nel 2020, il credito d’imposta del 6%, pari a 30.000 euro, può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 dal 2021 al 2025, in misura pari a 6.000 euro l’anno (1/5 all’anno).
Per la fruizione di tale agevolazione non dovrebbe peraltro rilevare il nuovo obbligo di preventiva presentazione del modello REDDITI ai fini della compensazione in F24 dei crediti relativi alle imposte sui redditi di importo superiore a 5.000 euro annui, introdotto dall’art. 3 commi 1-3 del DL 124/2019 convertito.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110/2019, infatti, collega l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione solo ai crediti classificati nelle categorie “imposte sui redditi e addizionali”, “imposte sostitutive”, “IRAP” e “IVA”, secondo quanto riportato nella tabella ad essa allegata, escludendo quindi i crediti classificabili nella categoria “agevolazioni e quadro RU”.
Tornando al precedente esempio, la prima quota di credito d’imposta pari a 6.000 euro potrebbe quindi essere utilizzata direttamente in compensazione mediante il modello F24 già da gennaio 2021, senza dover attendere la presentazione del modello REDDITI 2021 (relativo al 2020).
La disposizione agevolativa prevede inoltre che, nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” per la parte spettante. Pertanto, nel periodo d’imposta in cui è stato acquistato il bene sarà applicabile il credito del 6%, mentre dal periodo successivo in cui avverrà l’interconnessione si potrà iniziare a fruire del credito del 40%, al netto di quanto fruito in precedenza a titolo di “temporaneo” credito d’imposta “generale” (analogamente a quanto era stato previsto per gli iper-ammortamenti).
Inapplicabilità dei limiti di utilizzo “generali”
Si evidenzia, inoltre, che il credito d’imposta in commento non è soggetto a: il limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007); il limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000 euro (art. 34 della L. 388/2000); il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).
L’agevolazione è comunque fiscalmente irrilevante, posto che non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Viene tuttavia espressamente previsto che il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.