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CU 2020 ordinaria da trasmettere entro il 9 marzo


/ Daniele SILVESTRO Mercoledì, 12 febbraio 2020
5-7 minuti

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2020 n. 8932 è stato approvato il nuovo modello di Certificazione Unica 2020 relativo ai redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

Si vuole ricordare che la CU rappresenta una dichiarazione riepilogativa e obbligatoria per i sostituti d’imposta, che permette al lavoratore di presentare la dichiarazione dei redditi e all’Agenzia delle Entrate di venire a conoscenza di una serie di dati attraverso cui precompilare il modello 730.

In base a quanto disposto dall’art. 4 comma 6-quater e 6-quinquies del DPR 322/1998, la Certificazione Unica ordinaria deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 9 marzo 2020 (il 7 marzo è sabato). Mentre la consegna della CU sintetica ai sostituiti (ad esempio al lavoratore dipendente) deve avvenire entro il 31 marzo 2020, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli stessi interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda la certificazione dei redditi esenti o che non sono dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata (ad esempio i redditi di lavoro autonomo professionale), la trasmissione della CU deve essere effettuata entro il 2 novembre 2020, in quanto il 31 ottobre è sabato.

In merito alla trasmissione e consegna dei modelli sintetici e ordinari, si segnala che l’unificazione dei termini prevista dall’art. 13-bis del DL 124/2019 sarà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021. Pertanto per le Certificazioni Uniche 2021 (attestanti i redditi erogati nel corso del 2020), la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, nonché la consegna del modello sintetico ai sostituiti, dovrà avvenire entro il 16 marzo.

Per ogni CU omessa, errata o inviata senza il rispetto dei termini sopra esposti è prevista una sanzione pari a 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto d’imposta; la sanzione viene ridotta a un terzo (33,33 euro) se, in caso di omissione, la CU viene trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza. In caso di errori, la sanzione non viene applicata qualora la CU venga corretta e ritrasmessa entro cinque giorni successivi alla scadenza dei termini.

Rispetto al modello di Certificazione Unica 2019, si segnalano diverse novità. Una di queste riguarda i sostituti d’imposta che hanno versato nel corso del 2019 le imposte sospese a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni del centro Italia negli anni 2016 e 2017. Si ricorda che il versamento delle imposte e dei contributi è stato sospeso dall’art. 48 comma 11 del DL 189/2016 e più volte prorogato da specifici interventi normativi. Tornando alla CU 2020, nelle annotazioni il sostituto dovrà riportare l’importo delle rate già versate (cod. CD), distinte per l’anno di competenza, e l’importo delle rate non versate (cod. CE).

Nella CU 2020 sono presenti anche due nuove sezioni, denominate “Comparto sicurezza” e “Comparto sicurezza 2018”, al cui interno il sostituto d’imposta dovrà indicare la detrazione prevista sul trattamento economico accessorio in favore del personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2019, che abbia percepito nel corso del 2018 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.000 euro (art. 45 comma 2 del DLgs. 95/2017).

In particolare, nel campo 381 va indicato l’ammontare del trattamento economico accessorio erogato, nel punto 382 l’importo della detrazione fruita, mentre nel punto 383 l’importo della detrazione eventualmente non fruita. Nel caso in cui il sostituto abbia nel periodo d’imposta 2018 erogato al personale del comparto sicurezza e difesa la detrazione di 535,50 euro, è necessario riportare nel campo 384 il trattamento economico accessorio erogato e nel punto 385 la detrazione fruita.

Novità per i redditi prodotti dai residenti del Comune di Campione d’Italia

Ulteriore novità riguarda i redditi prodotti dai residenti del Comune di Campione d’Italia. A seguito, infatti, della modifica apportata dal DL 119/2018 all’art. 188-bis del TUIR, è stata stabilita una rimodulazione della modalità di tassazione dei redditi prodotti in euro nel citato Comune. In particolare si prevede una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30%), con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Per effetto di ciò, sono state inserite due apposite sezioni: “Compenso lordo Campione d’Italia” dove indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro dai soggetti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, al lordo dell’abbattimento effettuato; “Redditi dei punti da 1 a 5 al netto dei compensi di Campione d’Italia” all’interno del quale vanno riportati i redditi prodotti in luoghi diversi.

Viene, infine, introdotta l’annotazione “CL”, da utilizzare nel caso di importi non trattenuti riportati nei campi 63, 73, 83, 93, 263, 273, 283 e 293, con il quale informare il sostituito che dovrà procedere autonomamente al versamento dei predetti importi.

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