/ REDAZIONE Sabato, 29 febbraio 2020
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sugli adempimenti a carico degli amministratori di condominio, consentendo da un lato di effettuare con un’unica utenza telematica la trasmissione delle dichiarazioni di più condomìni per i quali un amministratore riveste la qualifica di rappresentante e dall’altro rinviando dal 28 febbraio al 9 marzo il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati relativi alle spese sostenute dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.
Il primo aspetto è trattato dalla risoluzione n. 10 pubblicata ieri, con la quale l’Agenzia delle Entrate prende atto delle segnalazioni delle difficoltà operative nella gestione delle utenze telematiche per la trasmissione delle dichiarazioni cui i condomìni sono tenuti.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, i condomìni sono tenuti agli obblighi dei sostituti d’imposta, tra i quali, la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche e dei modelli 770. Attualmente, gli amministratori di condominio effettuano le trasmissioni delle dichiarazioni tramite gli intermediari ovvero direttamente, in qualità di gestori o di incaricati della trasmissione telematica per il condominio stesso utilizzando l’utenza propria di ciascun condominio.
Tuttavia, rileva l’Agenzia delle Entrate, in presenza di un numero consistente di condomìni amministrati, la trasmissione diretta da parte dell’amministratore presenta la difficoltà di doversi accreditare ai sistemi telematici tante volte quanti sono i condomìni cui si riferiscono le operazioni da effettuare.
Dunque, per superare questa difficoltà, la risoluzione n. 10/2020 consente all’amministratore di effettuare la trasmissione delle dichiarazioni dei condomìni per i quali ricopre la carica di rappresentante, mediante l’utilizzo di una unica utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio.
La sussistenza dell’associazione tra l’amministratore e il condominio è verificata sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria desunti dai modelli AA5 e AA7 presentati dagli interessati al momento della registrazione. La condizione è verificata se il condominio è registrato in Anagrafe tributaria con la natura giuridica 51 (Condomìni) e il rappresentante con il codice carica 13 (Amministratore di condominio). Per i condomìni in possesso di partita IVA è necessario che il rappresentante sia registrato con codice carica 1 (Rappresentante legale).
I condomìni che non risultano registrati correttamente possono variare i propri dati presentando un modello AA5 (o AA7 in caso di soggetto con partita IVA attiva). La trasmissione telematica dei citati modelli rimane in capo ai condomìni secondo le regole previste nelle istruzioni alla compilazione dei modelli stessi, oppure può essere effettuata tramite intermediari o presentata in ufficio.
Con la nuova utenza telematica attribuita all’amministratore di condominio è possibile effettuare, infine, tutte le comunicazioni già in carico direttamente agli amministratori di condominio come, ad esempio, quelle previste dall’art. 2 del DM 1° dicembre 2016.
Dati da inviare ai fini della dichiarazione precompilata
Proprio sulla trasmissione di questi ultimi dati è intervenuto il provvedimento n. 100083/2020 pubblicato sempre ieri, che prevede, solo per le spese sostenute nel 2019, che i soggetti individuati dall’art. 2 del DM 1° dicembre 2016 possano tramettere i dati relativi alle spese sostenute dal condominio per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione entro il 9 marzo 2020.
I dati devono essere inviati ai fini della dichiarazione precompilata.
Il termine originariamente scadeva ieri (si veda “Comunicazione per gli interventi condominiali entro il 28 febbraio” del 26 febbraio 2020). Tuttavia un’associazione di categoria ha manifestato l’esigenza di una proroga dei termini per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete, anche alla luce del fatto che le specifiche tecniche sono variate rispetto a quelle dell’anno precedente. Lo slittamento non impatta sul calendario della campagna dichiarativa 2020.