/ Giorgio INFRANCA e Pietro SEMERARO Martedì, 24 marzo 2020
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Fra le righe della circolare n. 6 di ieri in materia di sospensione dei termini e accertamento con adesione (si veda “Cumulo incondizionato tra sospensione processuale e fase di adesione” di oggi), l’Agenzia ha sostenuto che il termine di 20 giorni di cui all’art. 8 del DLgs. 218/1997 per perfezionare, tramite il pagamento, la procedura di adesione, non è soggetto ad alcuna sospensione, né fino al 15 aprile, né fino al 31 maggio. Pertanto, i contribuenti che abbiano sottoscritto nei primissimi giorni di marzo l’atto di accertamento con adesione dovranno affrettarsi a versare quanto dovuto, pena il mancato perfezionamento della procedura deflattiva.
L’affermazione resa dalla circolare desta, tuttavia, alcune perplessità. A questo proposito, un’analisi attenta della disciplina si rende necessaria.
L’art. 68 del DL 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento di diverse entrate tributarie, legate all’attività di riscossione delle imposte.
Sono sospesi i termini per i versamenti in scadenza fra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento di cui agli artt. 29 e 30 del DL 78/2010. I versamenti sospesi sono da effettuare in unica soluzione entro il mese successivo al termine di sospensione, ovvero entro il 30 giugno. Oggetto di sospensione, sempre fino al 31 maggio, sono poi gli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane, così come le ingiunzioni di pagamento e i nuovi avvisi di accertamento esecutivi che possono emettere gli enti locali a partire dal 2020 (si veda “Accertamenti esecutivi esclusi dalla proroga al 30 giugno” del 21 marzo 2020).
Con la circolare n. 5/2020, l’Agenzia delle Entrate ha – inaspettatamente e, a ben vedere, in contrasto con la legge – circoscritto il campo di applicazione dell’art. 68 del DL 18/2020 ai soli avvisi di accertamento esecutivi, già affidati all’agente della riscossione.
Secondo l’ente impositore “la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall’art. 29 del DL 78 del 2010», cui fa riferimento l’articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati, ai sensi della citata lettera b) dell’articolo 29 del D.L. n. 78 del 2010”.
Per gli avvisi di accertamento notificati e il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto, troverebbe invece applicazione, secondo l’Agenzia, la sola sospensione prevista dall’art. 83 comma 2 dello stesso DL, che sospende dal 9 marzo al 15 aprile 2020, i termini per la proposizione del ricorso.
L’interpretazione dell’Agenzia appare fortemente censurabile perché, nei fatti, svuota il contenuto dell’art. 68 del DL 18/2020, e soprattutto non sembra tenere conto del fatto che l’art. 29 del DL 78/2010 (richiamato, nella sua interezza e senza eccezioni, dall’art. 68 del DL 18/2020), nel prevedere l’immediata esecutività degli atti del Fisco corredati da apposita intimazione ad adempiere, contempla, accanto agli avvisi di accertamento esecutivi (c.d. atti impoesattivi “primari”), anche gli atti “successivi da notificare al contribuente” con cui vengono “rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento notificati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni”.
Secondo una felice definizione di autorevole dottrina, questi atti sono noti come atti impoesattivi “secondari”, nel senso che sono gli atti con cui il Fisco si limita a rideterminare, solitamente in chiave pro contribuente, una pretesa già formatasi e già nota.
Tra gli atti impoesattivi “secondari” rientrano proprio gli atti finali della procedura di accertamento con adesione, di cui si occupa la circolare n. 6.
A ben vedere, dunque, la circolare, escludendo il versamento delle somme dovute in forza degli atti impoesattivi “secondari” dal novero della sospensione ex art. 68 del DL 18/2020, non fa che reiterare l’interpretazione già proposta nella circolare n. 5/2020.
Difatti, se da un lato, per i versamenti dovuti a seguito della sottoscrizione dell’avviso di accertamento con adesione, è corretto ritenere non applicabile la sospensione fino al 15 aprile (posto che non vi è attinenza con i termini di notifica del ricorso), d’altro canto resta intatta l’esigenza anche con riguardo a tali versamenti di accordare un rinvio del termine di versamento per il perfezionamento della procedura, proprio in ragione dell’emergenza in corso.
Circostanza, peraltro, a cui il Legislatore parrebbe aver pensato proprio nella misura in cui ha richiamato all’art. 68 DL 18/2020 l’art. 29 del DL 78/2010 nella sua interezza, anche per gli atti impoesattivi “secondari”, a cui sarebbe più corretto assicurare la sospensione fino al 31 maggio e non, invece, escludere ogni proroga.