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Rate da dilazione dei ruoli dentro la sospensione


/ Alfio CISSELLO Sabato, 21 marzo 2020
4-5 minuti

Ieri Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato, sul proprio sito internet, alcune FAQ sulla sospensione delle cartelle di pagamento prevista dall’art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18.
Più che di sospensione, sembra corretto, tuttavia, parlare di proroga: infatti, per le cartelle di pagamento il cui termine di pagamento scade tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, i pagamenti vanno eseguiti, in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.

Viene chiarito come, nonostante la norma si riferisca al pagamento “in unica soluzione”, sia in ogni caso possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Lo stesso vale quando le somme da dilazionare originano da accertamento esecutivo, sebbene in questa ipotesi la dilazione sia possibile solo quando il credito è già affidato all’esattore (si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5, pubblicata ieri).

Per scongiurare l’inizio di attività cautelari oppure esecutive, la domanda di dilazione andrà presentata entro il 30 giugno 2020, anche se nulla vieta di inoltrarla in momenti successivi.
Il chiarimento più importante è però il seguente: anche le rate da dilazione dei ruoli sono soggette alla proroga. Dunque, le rate scadute a marzo, aprile, maggio potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro fine giugno.

Ciò significa (ma di tale aspetto le FAQ non parlano) che se entro il 30 giugno 2020 non vengono pagate le rate insolute, tutte vengono computate tra quelle utili ai fini della decadenza dalla dilazione.
Rammentiamo che si decade ove non vengano pagate cinque rate del piano, anche non consecutive.

A differenza di quanto detto dalla circolare n. 5 dell’Agenzia delle Entrate (si veda “Accertamenti esecutivi esclusi dalla proroga al 30 giugno” di oggi) con riferimento agli accertamenti esecutivi, è evidente che per le cartelle la proroga al 30 giugno 2020 sussiste senza eccezioni.

Permane la criticità seguente (di cui le FAQ non parlano), che le Entrate hanno dribblato sostenendo che per gli accertamenti esecutivi non c’è la proroga al 30 giugno 2020 dei versamenti ma la sola sospensione dal 9 marzo al 15 aprile per le attività giurisdizionali.

Rammentiamo che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 del DLgs. 546/92 e 25 del DPR 602/73, il termine di versamento per le somme (sessanta giorni) viene di fatto a coincidere con il termine per il ricorso. Però, come appena anticipato, la proroga e la sospensione non coincidono.
Se una cartella di pagamento è stata notificata il 10 febbraio 2020, il termine per il ricorso nonché per versare le somme scadrebbe, se non ci fosse la proroga, il 10 aprile 2020.

Grazie alla proroga, invece, il pagamento andrebbe eseguito entro il 30 giugno 2020, mentre il ricorso andrebbe notificato entro il 18 maggio 2020.

Domanda da presentare entro il 30 giugno

Altri chiarimenti riguardano la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio di qualsiasi attività esecutiva oppure cautelare. Precisazione, questa, che se a prima vista sembrerebbe superflua vista l’emergenza in atto, non era affatto scontata: la sospensione delle attività di riscossione, come sancisce l’art. 68 del DL 17 marzo 2020 n. 18, riguarda nello specifico gli uffici degli enti impositori, dunque gli Agenti della riscossione potrebbero essere esclusi.

Ma, al di là di quella che, tecnicamente, può essere la soluzione corretta, nel predetto iato temporale non verranno proseguite né iniziate azioni cautelari, in primis fermi e ipoteche.


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