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Dal 4 maggio riapre il settore manifatturiero


/ Margherita COVI
5-7 minuti

Il premier Conte ha annunciato ieri sera in conferenza stampa a Palazzo Chigi le misure contenute nel nuovo DPCM che sarà in vigore dal 4 al 17 maggio, fatte salve alcune specifiche disposizioni per le imprese, già in vigore da oggi ed eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.


La prima rilevante novità, come peraltro già filtrato nei giorni scorsi, è la riapertura del settore manifatturiero. Viene modificato l’elenco delle attività consentite dal DPCM del 10 aprile 2020 attualmente in vigore, introducendo, tra l’altro, i codici ATECO relativi alla fabbricazione di autoveicoli, alla costruzione di edifici, di mobili e quello residuale relativo a tutte le altre industrie manifatturiere.

Il DPCM prevede l’obbligo di rispettare vari protocolli già approvati. In particolare il protocollo sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020. Questi protocolli, sotto forma di allegato, diventano quindi parte integrante del DPCM. La mancata attuazione dei protocolli che comporti livelli di protezione non adeguati determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per le imprese che riprendono l’attività dal 4 maggio già a partire da oggi è possibile svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura. Questa disposizione, in aggiunta a quelle specifiche per gli adempimenti previsti in caso di sospensione, è già in vigore e si applica cumulativamente a quelle del DPCM del 10 aprile 2020.

Settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Fermo restando che è possibile proseguire con la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto, viene consentita anche la ristorazione con asporto, prevedendo l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Dal punto di vista più generale, il DPCM amplia le ipotesi in cui sono ammessi gli spostamenti, includendo tra le situazioni di necessità che consentono di muoversi anche gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e vengano utilizzate le mascherine.
Il divieto di spostamento in un comune diverso rispetto a quello in cui una persona si trova viene eliminato ed è sostituito dal divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Resta in ogni caso obbligatoria l’autocertificazione, integrata con le nuove causali.

Sempre a partire dal 4 maggio cambiano gli obblighi per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 gradi) ai quali non è più fortemente raccomandato, ma è bensì imposto di rimanere presso il proprio domicilio, limitando al massimo i contatti sociali e informando il proprio medico curante.

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