/ Paola RIVETTI Martedì, 14 aprile 2020
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Da chiarire l’accesso alla misura di sostegno per i professionisti con iscrizione alla Gestione separata INPS, pur in assenza di rapporti soggetti a contribuzione
Il Ddl. di conversione in legge del DL 18/2020 (“Cura Italia”), approvato definitivamente dal Senato, non contiene modifiche all’art. 44 del medesimo decreto, istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza le cui risorse sono destinate, in parte, al finanziamento dell’indennità di 600 euro per i professionisti iscritti a Casse private.
Nei giorni scorsi avevamo dato conto dell’art. 34 del DL 23/2020 (c.d. “Liquidità”) che, intervenendo in via interpretativa sull’art. 44, ha disposto che, ai fini del riconoscimento dell’indennità, i professionisti devono intendersi:
- non titolari di trattamento pensionistico;
- iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (si veda “Indennità ai professionisti senza pensione e con iscrizione esclusiva alle Casse” del 10 aprile 2020).
Ulteriori interventi all’art. 44 del DL “Cura Italia” avrebbero dovuto essere introdotti durante l’iter parlamentare di conversione in legge del decreto. Stando al testo dell’emendamento interamente sostitutivo del Ddl. n. 1766, bollinato dalla Ragioneria dello Stato, infatti, la disposizione avrebbe dovuto essere integrata al fine di riconoscere l’indennità ai professionisti iscritti “in via esclusiva” agli enti di previdenza privata “e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia”.
Tale modifica normativa, che, se approvata, avrebbe creato difficoltà di coordinamento con il neo introdotto art. 34 del DL “Liquidità”, non risulta nel testo definitivo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera come Ddl. C. 2463.
La rimozione della proposta emendativa anche dal testo “bollinato” è stata probabilmente determinata da una nota di rettifica della Ragioneria generale dello Stato con la quale sono state segnalate questa e altre incongruenze rispetto al DL 23/2020.
In definitiva, se questo testo verrà confermato anche nel prossimo passaggio parlamentare, l’art. 44 del DL “Cura Italia” verrà convertito senza modifiche.
Intanto, dopo aver valutato l’impatto delle modifiche apportate dal DL “Liquidità”, le singole Casse previdenziali stanno operando su due fronti:
- da un lato, continuano a raccogliere le nuove richieste dell’indennità da parte di chi non vi aveva ancora provveduto;
- dall’altro, stanno facendo integrare le domande già presentate, recuperando dai propri iscritti le autocertificazioni sull’iscrizione esclusiva del richiedente alla Cassa di previdenza alla quale hanno inoltrato la domanda (si veda “Nuova autocertificazione per accedere all’indennità di 600 euro” del 10 aprile 2020).
Le integrazioni non influiranno sull’ordine cronologico di arrivo delle originarie domande, ma dovranno essere presentate entro il 30 aprile prossimo, a pena di decadenza della domanda.
Sotto un diverso profilo, l’intervento del DL “Liquidità”, nel richiedere che il professionista sia iscritto in via esclusiva alla Cassa previdenziale privata, ha fatto emergere una condizione relativamente frequente, che potrebbe ostacolare l’accesso all’indennità. Si tratta dell’iscrizione alla Gestione separata INPS, effettuata per effetto di rapporti instauranti nel passato e mai rimossa.
La contribuzione a tale gestione non richiede il versamento di un minimo annuale poiché l’obbligo contributivo si verifica solo a fronte di un rapporto rilevante (di collaborazione coordinata e continuativa, ad esempio); per questa peculiarità, la cancellazione da tale gestione previdenziale, pur possibile, risulta nei fatti scarsamente praticata ed ora rischia di compromettere il pagamento dell’indennità.
Nella maggioranza dei casi oggetto di esame ai fini dell’indennità, si tratta di una mera apertura di posizione previdenziale cui il professionista non contribuisce più a seguito dell’avvio dell’attività professionale, il cui svolgimento obbliga all’iscrizione all’ente previdenziale privato. Proprio facendo leva su tale aspetto, Cassa Forense ha comunicato che gli avvocati potranno trasmettere la domanda o integrare quella già inoltrata anche se presentano un’iscrizione alla Gestione Separata INPS, a condizione che non svolgano altre attività compatibili e per le quali venga versata la contribuzione.
Nell’attesa di una espressa conferma ministeriale, altre Casse hanno assunto una posizione più prudenziale alla luce del fatto che la disposizione fa riferimento all’iscrizione (che dev’essere esclusiva alla Cassa) e non anche all’obbligo contributivo.