Per il rinvio dei versamenti, il fatturato si calcola in base alla data di effettuazione
/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Martedì, 14 aprile 2020
5-6 minuti
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 pubblicata ieri, si è espressa, tra le altre cose, in merito al requisito della riduzione del fatturato (o dei corrispettivi) al ricorrere del quale, ai sensi dell’art. 18 del DL 23/2020, è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione.
Il richiamato art. 18 del DL 23/2020 ha, infatti, condizionato la sospensione dei versamenti (dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) alla circostanza che il fatturato o i corrispettivi dei mesi di marzo o aprile 2020 si sia ridotto, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, in misura almeno pari al 33% o al 50% (a seconda che i ricavi o compensi 2019 siano inferiori o meno alla soglia di 50 milioni di euro).
In base a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, dovrà essere eseguito considerando le operazioni che in tali mesi sono state “fatturate o certificate”, e che, di conseguenza, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA nei mesi in questione.
Alle predette operazioni dovranno essere sommati i corrispettivi riferiti alle operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA effettuate negli stessi mesi.
A tal fine, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione.
Per le fatture immediate, emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio, il riferimento è stabilito dalla “Data Fattura” del tracciato XML.
Alle medesime conclusioni è ragionevole pervenire anche in relazione alle fatture, emesse in formato analogico, nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia per le quali è inviato il c.d. “esterometro” (il tracciato di quest’ultimo è il medesimo delle fatture elettroniche via SdI).
Per le fatture differite, invece, si prende in considerazione la data dei documenti di trasporto (DDT) o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura successivamente emessa.
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15), in quanto relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019. Viceversa, dovranno essere incluse le fatture differite di marzo, emesse entro il 15 aprile.
Sebbene non espressamente precisato dall’Agenzia, dovranno essere ricomprese anche quelle fatture emesse nei primi giorni del mese successivo (ad esempio a inizio aprile 2020 o 2019) che concorrono alla liquidazione del mese precedente, poiché in tale mese si è realizzato il momento di effettuazione.
Per i soggetti passivi esonerati sia dalla fatturazione che dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (per il combinato disposto dell’art. 22 del DPR 633/72 e dell’art. 2 comma 1 del DPR 696/96), l’Agenzia ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione dei versamenti, si dovrà quindi fare riferimento a tali componenti reddituali.
La circolare n. 9/2020 fornisce alcune indicazioni anche in merito alla verifica della riduzione del fatturato per i soggetti passivi che liquidano l’IVA su base trimestrale, specificando che anche questi soggetti effettueranno il raffronto su base mensile, con esclusivo riferimento ai mesi di marzo e aprile 2019/2020.
Sospensione per gli enti con attività commerciale
Da ultimo, tra gli altri aspetti connessi all’entrata in vigore del DL 23/2020, il documento di prassi si è espresso in ordine alla sospensione dei versamenti per gli enti non commerciali che effettuano anche attività commerciale.
Per questa categoria di enti, la sospensione dei versamenti di cui all’art. 18 del DL 23/2020 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi della condizione del calo del “fatturato” o dei corrispettivi prevista dalla stessa norma per i soggetti che esercitano attività d’impresa.
/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA Martedì, 14 aprile 2020
5-6 minuti
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 pubblicata ieri, si è espressa, tra le altre cose, in merito al requisito della riduzione del fatturato (o dei corrispettivi) al ricorrere del quale, ai sensi dell’art. 18 del DL 23/2020, è prevista la sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione.
Il richiamato art. 18 del DL 23/2020 ha, infatti, condizionato la sospensione dei versamenti (dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale) alla circostanza che il fatturato o i corrispettivi dei mesi di marzo o aprile 2020 si sia ridotto, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019, in misura almeno pari al 33% o al 50% (a seconda che i ricavi o compensi 2019 siano inferiori o meno alla soglia di 50 milioni di euro).
In base a quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, dovrà essere eseguito considerando le operazioni che in tali mesi sono state “fatturate o certificate”, e che, di conseguenza, hanno partecipato alle liquidazioni periodiche IVA nei mesi in questione.
Alle predette operazioni dovranno essere sommati i corrispettivi riferiti alle operazioni non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IVA effettuate negli stessi mesi.
A tal fine, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione.
Per le fatture immediate, emesse in formato elettronico e trasmesse al Sistema di Interscambio, il riferimento è stabilito dalla “Data Fattura” del tracciato XML.
Alle medesime conclusioni è ragionevole pervenire anche in relazione alle fatture, emesse in formato analogico, nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia per le quali è inviato il c.d. “esterometro” (il tracciato di quest’ultimo è il medesimo delle fatture elettroniche via SdI).
Per le fatture differite, invece, si prende in considerazione la data dei documenti di trasporto (DDT) o dei documenti equipollenti richiamati nella fattura successivamente emessa.
Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15), in quanto relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di febbraio 2020 e 2019. Viceversa, dovranno essere incluse le fatture differite di marzo, emesse entro il 15 aprile.
Sebbene non espressamente precisato dall’Agenzia, dovranno essere ricomprese anche quelle fatture emesse nei primi giorni del mese successivo (ad esempio a inizio aprile 2020 o 2019) che concorrono alla liquidazione del mese precedente, poiché in tale mese si è realizzato il momento di effettuazione.
Per i soggetti passivi esonerati sia dalla fatturazione che dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi (per il combinato disposto dell’art. 22 del DPR 633/72 e dell’art. 2 comma 1 del DPR 696/96), l’Agenzia ritiene che il riferimento al fatturato e ai corrispettivi possa essere esteso, al concetto di ricavi e compensi; ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione dei versamenti, si dovrà quindi fare riferimento a tali componenti reddituali.
La circolare n. 9/2020 fornisce alcune indicazioni anche in merito alla verifica della riduzione del fatturato per i soggetti passivi che liquidano l’IVA su base trimestrale, specificando che anche questi soggetti effettueranno il raffronto su base mensile, con esclusivo riferimento ai mesi di marzo e aprile 2019/2020.
Sospensione per gli enti con attività commerciale
Da ultimo, tra gli altri aspetti connessi all’entrata in vigore del DL 23/2020, il documento di prassi si è espresso in ordine alla sospensione dei versamenti per gli enti non commerciali che effettuano anche attività commerciale.
Per questa categoria di enti, la sospensione dei versamenti di cui all’art. 18 del DL 23/2020 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
In tale ultimo caso, con riferimento all’attività commerciale, l’ente potrà usufruire della sospensione dei versamenti, al verificarsi della condizione del calo del “fatturato” o dei corrispettivi prevista dalla stessa norma per i soggetti che esercitano attività d’impresa.