Il D.L.
“Liquidità” approvato dal Governo prevede proroghe dei
versamenti dovute al protrarsi dell’emergenza epidemiologica in atto.
Tra le disposizioni più rilevanti, si evidenzia quanto segue:
- remissione in termini per i versamenti scaduti al 16/03/2020: il termine precedentemente fissato al 20/03 viene ora prorogato al 16/04/2020
- sospensione dei versamenti di aprile e maggio:
la sospensione (riferita a ritenute sui lavoratori dipendenti, all’Iva
nonché ai contributi previdenziali/premi Inail) viene
ora estesa (con ripresa del versamento al 30/06/2020 in soluzione unica
o 5 rate mensili)
- ai mesi di aprile e maggio
- per tutti i contribuenti, purché si sia verificata una contrazione del fatturato (Iva) sul mese di marzo/aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019 di almeno il 33% (50% per i soggetti con ricavi/compensi nel 2019 superiori ad €. 50 mil.; con incremento che non si applica per i contribuenti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza); non è richiesta alcuna riduzione del fatturato per gli enti non commerciali ed i soggetti che hanno aperto partita Iva dal 1/04/2020
- le imprese turistico ricettive/agenzie viaggi ed altri soggetti sono fatte salve le previgenti sospensioni; per i versamenti non contemplati da queste ultime, troverà applicazione la nuova sospensione
- mancato assoggettamento a ritenuta di compensi/provvigioni: il precedente termine del 31/03/2020 riferito a compensi/provvigioni incassate viene esteso al 31/05/2020; riguarda i contribuenti con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a €. 400.000 che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per dipendenti