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Bonus mobilità per l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici


/ Silvia LATORRACA
5-6 minuti

Tra le norme non fiscali contenute nel DL “Rilancio”, si segnala l’art. 229, in tema di “mobilità sostenibile”.
La norma riconosce un “buono mobilità” in due diverse forme (e da richiedere in momenti diversi) per l’acquisto di mezzi di trasporto privato “sostenibili”, tenuto conto che le misure di distanziamento sociale che sono state già adottate e che dovranno essere adottate nei prossimi mesi riducono la capacità del trasporto pubblico locale, incoraggiando forzatamente l’utilizzo di mezzi privati.

Volendo, quindi, evitare che ciò si risolva nell’aumento del traffico di automobili, vengono introdotte norme volte ad incentivare l’acquisto di mezzi “sostenibili” di trasporto privato, come i monopattini, le biciclette, nonché l’utilizzo di mezzi di trasporto in condivisione.

Le novità vengono introdotte modificando l’art. 2 del DL 14 ottobre 2019 n. 111, che aveva già introdotto alcune misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, ma che non aveva ancora avuto attuazione per la mancata emanazione del necessario provvedimento attuativo.

In breve, viene prevista la possibilità di usufruire, anche cumulativamente, delle seguenti agevolazioni:
- dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, un “buono mobilità” per l’acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici o per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, pari al 60% della spesa sostenuta ma nel limite di 500 euro;
- un “buono mobilità” a seguito della rottamazione di mezzi (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021) da utilizzare per il successivo riacquisto entro tre anni di biciclette, di determinati mezzi elettrici o di servizi per la mobilità.

Il buono mobilità 2020 (senza rottamazione) spetta, dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020:
- ai soggetti maggiorenni;
- residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il buono mobilità spetta per (alternativamente):
- l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita;
- l’acquisto di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’art. 33-bis del DL 30 dicembre 2019 n. 162, come monopattini, segway, hoverboard e monowheel;
- l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (come, ad esempio, i servizi di sharing di biciclette, motorini elettrici o monopattini elettrici), esclusi quelli mediante autovetture (escluso, quindi, il car sharing).

L’ammontare del “buono mobilità” è pari al 60% della spesa sostenuta per i precedenti acquisti o servizi, con un limite massimo di 500 euro.

Il “buono mobilità” 2020 può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste.
Per poter applicare il bonus, dovrà essere emanato (entro il 18 luglio 2020) un provvedimento attuativo, che definisca modalità e termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio “anche ai fini del rispetto del limite di spesa”, atteso che il bonus spetta comunque nel limite delle risorse disponibili (aumentate a 120 milioni di euro per il 2020) nel fondo “Programma sperimentale buono mobilità”, istituito dall’art. 2 co. 1 del DL 111/2019.

I due buoni sono cumulabili

La seconda tipologia di incentivo – che è cumulabile con il precedente – riguarda, invece, il 2021 e presuppone la rottamazione (tale forma di incentivo era già prevista dall’originario art. 2 del DL 111/2019, ora modificato dal DL 34/2020).

Nello specifico, viene previsto il riconoscimento di un “buono mobilità” a favore di coloro che, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, rottamino, alternativamente :
- autovetture omologate fino alla classe Euro 3;
- motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi.

Il “buono mobilità” per la rottamazione spetta ai soggetti residenti nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 o n. 2015/2043 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE.
Il “buono mobilità” per la rottamazione è pari a:
- 1.500 euro per ogni autovettura rottamata;
- 500 euro per ogni motociclo rottamato.

Il “buono mobilità” va utilizzato entro i successivi tre anni, per l’acquisto, anche a favore di persone conviventi, di:
- abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale (tale possibilità non riguarda il buono mobilità 2020);
- biciclette anche a pedalata assistita;
- veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (come monopattini, segway, hoverboard e monowheel);
- servizi di mobilità condivisa a uso individuale (in tal caso, diversamente dal bonus mobilità per il 2020, non sembra escluso il servizio di mobilità condivisa di autovetture).

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